Appalti pubblici, Contratti pubblici

Atteso che l’art. 38, co. 1, lett. c), d.lgs. n. 163/2006 rende evidente l’intento del legislatore di estendere alla materia dei requisiti generali per la partecipazione alle gare d’appalto anche gli effetti – di estinzione delle pene accessorie e di ogni altro effetto penale della condanna – conseguenti al sopravvenire di una pronuncia di riabilitazione ai sensi dell’art. 178 c.p. o di estinzione del reato ex art. 445, co. 2, c.p.p., deve coerentemente concludersi per l’inesistenza di un obbligo di dichiarare la stessa condanna, in quanto da tale dichiarazione non potrebbe comunque sortire alcuna conseguenza sul piano procedimentale.

(Consiglio di Stato, sez. IV, 17 febbraio 2014, n. 736)

«Certamente se, in linea generale, le false dichiarazioni sul possesso dei requisiti necessari per la partecipazione a gare pubbliche, relativamente all’assenza di sentenze penali di condanna, si configurano come causa autonoma di esclusione dalla procedura comparativa, nondimeno deve concordarsi con il primo giudice che l’art. 38, comma 1, lettera c), Cod. contr. pubbl., per cui “resta salva in ogni caso l’applicazione dell’articolo 178 del codice penale e dell’articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale”; esprime un principio di diritto in base al quale non è giustificata l’esclusione dalla gara in caso di mancata dichiarazione:
— delle condanne per le quali sia intervenuta la riabilitazione ex art. 178 c.p. con pronuncia dichiarativa del tribunale di sorveglianza all’esito delle indagini concernenti, tra l’altro, la buona condotta del condannato e l’avvenuto risarcimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato(ex art. 179 c.p.); ovvero
— delle pronunce di patteggiamento per le quali sia decorso il prescritto periodo di tempo (dei cinque anni o due anni rispettivamente per delitti o contravvenzioni) senza che l’imputato abbia commesso altro reato della stessa indole.
E’ dunque evidente il chiaro intento del legislatore di estendere inequivocabilmente alla materia dei requisiti generali per la partecipazione alle gare d’appalto anche gli effetti — di estinzione delle pene accessorie ed ogni altro effetto penale della condanna – conseguenti al sopravvenire di una pronuncia della riabilitazione ai sensi dell’art. 178 c.p. e dell’estinzione di cui al 445. II co c.p.p (cfr. anche Consiglio di Stato, Sez. V 25/01/2011 n. 5139).
Di conseguenza, una volta affermata l’irrilevanza delle suddette condanne ai fini dell’art. 38 del d.lgs n. 163 cit. deve coerentemente concludersi per l’inesistenza di un obbligo di dichiarare le pronunce di condanna per cui è intervenuta la riabilitazione o l’estinzione del reato, in quanto da tale dichiarazione non avrebbe comunque potuto sortire alcuna conseguenza sul piano procedimentale.
L’art. 38, comma 1, lett. c) del d.lgs. n. 163/2006, nel far salvo in ogni caso l’applicazione dell’art. 178 del c.p., comporta dunque che, nel caso, debba essere esclusa la legittimità della disposizione del punto 3, lett. h), del disciplinare di gara, nei limiti dell’interesse della ricorrente, nella parte relativa alla necessità di dichiarare le sentenze per le quali siano intervenuti “eventuali provvedimenti di riabilitazione”.
Nel caso in esame, per le considerazioni espresse in precedenza, l’intervenuta riabilitazione escludeva dunque la rilevanza della condanna ai fini di un’eventuale esclusione, e quindi non vi sia stata alcuna falsa o omessa dichiarazione sulla cui base potesse essere posta a base dell’esclusione dalla gara e dei successivi provvedimenti
».

Daniele Majori – Avvocato Amministrativista – Roma

Fonte:www.giustizia-amministrativa.it

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