(Consiglio di Stato, sez. VI, 15 dicembre 2014, n. 6153) «In via preliminare, va esaminata l’eccezione, sollevata [dall’interveniente ad adiuvandum], che deduce l’inammissibilità del ricorso originario, in quanto lo stesso non è stato notificato ad essa né tantomeno ad alcun controinteressato. L’eccezione è destituita di fondamento. L’articolo 41 del cod. proc. amm. prevede che il … Continua a leggere