Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas, Processo amministrativo, Regolazione amministrativa

Impugnazione di atti di regolazione: i controinteressati in senso formale – ad almeno uno dei quali il ricorso deve essere notificato, a pena di inammissibilità, ex art. 41 c.p.a. – sono soltanto quei soggetti, singolarmente individuabili, cui gli atti sui quali è richiesto il controllo giurisdizionale di legittimità si riferiscano direttamente ed immediatamente, e che per effetto di tali atti abbiano già acquistato una posizione giuridica di vantaggio; gli atti regolatori, invece, non si rivolgono a destinatari determinati, ma a un gruppo indeterminato di destinatari non individuabili a priori, appartenenti agli operatori del settore interessati, sicché essi in genere hanno natura di atti amministrativi generali a contenuto unitario e inscindibile, rispetto ai quali, per definizione, non si possono individuare controinteressati.

(Consiglio di Stato, sez. VI, 15 dicembre 2014, n. 6153)

«In via preliminare, va esaminata l’eccezione, sollevata [dall’interveniente ad adiuvandum], che deduce l’inammissibilità del ricorso originario, in quanto lo stesso non è stato notificato ad essa né tantomeno ad alcun controinteressato.
L’eccezione è destituita di fondamento.
L’articolo 41 del cod. proc. amm. prevede che il ricorso debba essere notificato entro il termine di decadenza all’amministrazione che ha emesso l’atto impugnato e ad almeno uno dei controinteressati che sia individuato nell’atto stesso.
Nella specie, trattandosi di atti regolatori
[delibere dell’Autorità per l’energia elettrica ed il gas aventi ad oggetto modifiche del sistema di incentivazione per le imprese di distribuzione dell’energia elettrica che attuano interventi di contenimento delle perdite di rete; n.d.r.], non può assumere la qualifica di controinteressato, (non è individuato dall’atto), uno dei tanti operatori che, nella fattispecie all’esame, sono assoggettati al meccanismo sanzionatorio e premiale delle perdite di rete.
Anche se è evidente da quanto emerso che
[l’interveniente ad adiuvandum] è soggetto fortemente inciso dal meccanismo delle perdite di rete [in senso opposto alla società ricorrente in primo grado, quanto alle impugnate revisioni], costituisce acquisto consolidato che rispetto agli atti generali, come sono in genere anche gli atti regolatori, non si possono individuare controinteressati.
La figura del controinteressato in senso formale, peculiare del processo amministrativo, ricorre soltanto nel caso in cui l’atto sul quale è richiesto il controllo giurisdizionale di legittimità si riferisca direttamente ed immediatamente a soggetti, singolarmente individuabili, i quali per effetto di detto atto abbiano già acquistato una posizione giuridica di vantaggio; per definizione, tale figura non è ravvisabile nei riguardi dell’atto generale, atteso che esso non riguarda specifici destinatari, che sia a priori che a posteriori non sono individuabili (Cfr. Cons. St., sez. IV, 4 dicembre 2008 n. 5962).
Le delibere oggetto del giudizio, con il loro contenuto dispositivo generale, unitario e inscindibile, riconducibile al modello di azione amministrativa basato sulla regolazione, non si rivolgono a destinatari determinati, ma a un gruppo indeterminato di destinatari non individuabili a priori, appartenenti agli operatori del settore interessati, sicché presenta natura di atto amministrativo generale a contenuto unitario e inscindibile.
Sul piano processuale, dalla natura generale, unitaria e inscindibile del contenuto e degli effetti degli atti amministrativi generali discende la mancanza di esigenza di notifica ad almeno uno dei destinatari (non individuabili a priori); conseguenza che se ne ricava, per esempio, è che il loro annullamento in sede giudiziale determinerebbe il venire meno degli effetti nei confronti di tutti i destinatari, compresi quelli rimasti estranei alla controversia (tra varie, Consiglio di Stato, sez. VI 15 settembre 2011 n.5151)
».

Daniele Majori – Avvocato Amministrativista in Roma

Fonte:www.giustizia-amministrativa.it

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