(Consiglio di Stato, sez. III, 28 settembre 2015, n. 4537)
«[N]elle gare aventi ad oggetto servizi esclusi dall’applicazione del Codice dei contratti pubblici (all. II B — servizi sanitari e sociali), la mancanza nel bando di una previsione specifica non esenta i concorrenti dal dovere di indicare gli oneri della sicurezza aziendale e dall’osservare le norme in materia di sicurezza sul lavoro, ma comporta soltanto che, ove la stazione appaltante non si sia autovincolata nella legge di gara ad osservare la disciplina di dettaglio dettata dagli artt. 86 commi 3-bis e 3-ter e 87 comma 4, del Codice dei contratti pubblici, il concorrente, che non abbia indicato i suddetti oneri della sicurezza nella propria offerta, deve essere chiamato a specificarli successivamente, nell’ambito della fase di verifica della congruità dell’offerta stessa, all’evidente scopo di consentire alla stazione appaltante di adempiere al suo onere (che sussiste anche al di fuori del procedimento di verifica delle offerte anomale) di verificare il rispetto di norme inderogabili a tutela dei fondamentali interessi dei lavoratori in relazione all’entità ed alle caratteristiche del servizio (Consiglio di Stato, sez. III, 08/07/2014, n. 3484; 21.1.2014, n. 280; 18.10.2013, n. 5070).
Come osserva il primo giudice, analizzando le norme del Capitolato speciale d’appalto della gara in esame, l’omessa indicazione degli oneri di sicurezza non costituisce causa espressa di comminatoria dell’esclusione sancita dagli atti di gara, che si limitano a richiedere che l’aggiudicataria si impegni “ad effettuare il servizio nel rispetto della normativa in materia di prevenzione infortuni, igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D. Lgs n. 81/08” ( art. 13).
La stazione appaltante ha richiesto una dichiarazione, resa dall’aggiudicataria, “ di avere tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, che il valore economico è adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva, dalle norme in materia previdenziale e assistenziale dei diversi settori e che i costi relativi alla sicurezza sono congrui rispetto all’entità e alle caratteristiche del servizio” ( punto A4).
Ritiene, pertanto, il Collegio, che correttamente [l’aggiudicataria] sia stata ammessa a gara».
Daniele Majori – Avvocato e consulente aziendale
Fonte:www.giustizia-amministrativa.it
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