Appalti pubblici, Contratti pubblici

L’art. 2, comma 1-bis del Codice dei contratti pubblici delinea il principio secondo cui la stazione appaltante deve privilegiare la suddivisione della gara in lotti funzionali, laddove non sussista un valido e comprovato vantaggio economico per l’Amministrazione.

(Tar Liguria, sez. II, 29 agosto 2014, n. 1320)

«Deve essere esaminato […] il quarto motivo, con cui viene denunciata la violazione dell’art. 2, comma 1 bis, del codice dei contratti pubblici, che, “al fine di favorire l’accesso delle piccole e medie imprese”, impone alle stazioni appaltanti di suddividere gli appalti in lotti funzionali, “ove possibile ed economicamente conveniente”, ovvero di indicare nella determina a contrarre la motivazione circa la mancata suddivisione dell’appalto in lotti.
Lamenta l’esponente che la gara d’appalto in contestazione, non solo non è stata suddivisa in lotti, ma comporta che il servizio di manutenzione delle apparecchiature elettromedicali di tutti gli ospedali della Liguria sia affidato ad un unico operatore economico per un periodo di otto anni, con l’inevitabile effetto di favorire le multinazionali a danno delle piccole e medie imprese che operano nel settore.

[…]

Nel merito, la censura è fondata.
Ha recentemente precisato la giurisprudenza amministrativa che, dal menzionato comma 1 bis, emerge un complessivo disegno volto a favorire le piccole e medie imprese, nell’ottica della tutela più ampia possibile della concorrenza e al fine di evitare che appalti per importi troppo elevati possano privilegiare solo le aziende più grandi (T.A.R. Lombardia, Milano, sez. IV, 18 marzo 2014, n. 694).
Tale disposizione delinea, quindi, il principio secondo cui la stazione appaltante deve privilegiare la suddivisione della gara in lotti funzionali, laddove non sussista un valido e comprovato vantaggio economico per l’amministrazione.
Nel caso in esame, è incontestato che nei provvedimenti di indizione della gara non fosse stato evidenziato alcun concreto profilo di convenienza economica connesso all’espletamento di una procedura unitaria né puntuali argomenti in tal senso sono contenuti negli scritti difensivi dell’amministrazione, ove si afferma solamente che l’aggiudicazione per lotti disgiunti vanificherebbe la stessa ragione d’essere della centrale di committenza costituita ex lege quale punto obbligatorio di approvvigionamento unificato per le strutture del servizio sanitario ligure.
Quest’ultimo assunto non è condivisibile, non essendovi alcuna connessione logica tra il ricorso alla centrale di committenza (opportuna in un’ottica di economie di scala) e la suddivisione in lotti funzionali delle singole gare espletate da tale organismo (suddivisione che, nei casi concreti, potrebbe risultare funzionale al conseguimento delle condizioni economiche più vantaggiose per l’amministrazione).
Non può ritenersi, infatti, che la gara unitaria sia sempre e comunque più conveniente rispetto alla suddivisione in lotti funzionali in quanto, facendo proprio tale assunto, si infrangerebbe inevitabilmente il dettato legislativo che subordina la relativa scelta ad una valutazione concreta da compiersi caso per caso.
In definitiva, non avendo la stazione appaltante dimostrato la concreta ed effettiva convenienza economica di procedere ad una procedura unitaria, la censura deve essere accolta e, per l’effetto, gli impugnati atti di gara devono essere annullati nella parte in cui non prevedono la suddivisione dell’appalto in lotti funzionali
».

Daniele Majori – Avvocato Amministrativista in Roma

Fonte:www.giustizia-amministrativa.it

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