(Consiglio di Stato, sez. V, 28 agosto 2014, n. 4429)
«[I]n sede di applicazione dell’art. 86 del Codice dei contratti pubblici e dell’art. 121 del suo regolamento di esecuzione e al fine del computo del 10% delle ‘ali da tagliare’, nel caso di presentazione di due o più offerte aventi la medesima riduzione percentuale che si trovino nell’elenco delle imprese che si trovino nella fascia del 10%, ogni offerta va considerata individualmente: la soluzione opposta, ipotizzata dalla sentenza impugnata, comporterebbe il superamento del limite del 10% previsto dal legislatore e si porrebbe dunque in contrasto con il dato letterale dell’art. 86, in assenza di ragioni sostenibili o ispirate all’interesse pubblico.
Al contrario, se le distinte offerte aventi la medesima riduzione percentuale si trovano ‘a cavallo’ della fascia del 10%, tutte le medesime offerte vanno trattate allo stesso modo e non vanno considerate, con la possibilità dunque di superare il limite del 10% delle offerte da non considerare.
Nella fattispecie in esame, le due offerte in questione si trovano nella fascia del 10 % e dunque sono state legittimamente computate in modo distinto dall’Amministrazione».
Daniele Majori – Avvocato Amministrativista in Roma
Fonte:www.giustizia-amministrativa.it
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