Pubblico impiego

La qualità di “vittima del dovere” non consegue automaticamente al riconoscimento della ricorrenza di causa di servizio, ma, al contrario, presenta, rispetto ad essa, caratteristiche speciali: mentre per quest’ultima è necessario e sufficiente provare il nesso causale fra lo svolgimento del servizio (in qualunque forma in concreto realizzatosi) e l’insorgenza dell’infermità, l’attribuzione della qualità di “vittima del dovere” richiede, altresì, una peculiare conformazione del fattore causante l’infermità, rappresentato da uno specifico, concreto e ben individuato episodio.

(Tar Sicilia, Palermo, sez. I, 26 giugno 2014, n. 1656)

«Con ricorso notificato in data 21.09.2012 e depositato in data 09.10.2012, il ricorrente espone: di avere prestato servizio operativo come Vigile del Fuoco dal 04.01.1982 al 25.06.1996; di essere, poi, transitato nei ruoli amministrativi; di essere, quindi, stato dispensato dal servizio per permanente inidoneità fisica in data 23.03.2004, in quanto affetto da “cardiopatia ischemica: pregresso infarto anteriore trattato chirurgicamente con bypass aorto-coronarico – ipertensione arteriosa – bronchite cronica con note di enfisema”; di avere presentato istanza per il riconoscimento della dipendenza di tale infermità da causa di servizio; che, a seguito di “provvedimenti contraddittori dell’Amministrazione di appartenenza”, adiva la Corte dei Conti quale Giudice delle pensioni; che, con sentenza n. 1404 in data 08.05.2007 della Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, gli veniva riconosciuto il diritto al trattamento pensionistico di V categoria tabella A “a vita”; che, con successiva istanza in data 24.07.2009, chiedeva altresì il riconoscimento della qualità di “vittima del dovere”, ai sensi e per gli effetti di cui alle leggi 466/1980 e 266/2005; che tuttavia, con l’impugnato atto, l’Amministrazione rigettava l’istanza.
Sostiene il ricorrente che tale atto sia viziato da violazione di legge (con riferimento agli articoli 1 – 9 del d.p.r. 243/2006 e dei commi 562 – 565 dell’art. 1 della legge 266/2005) ed eccesso di potere per carenza di istruttoria, manifesta ingiustizia e sviamento.
In particolare, il ricorrente precisa che, nel corso degli anni di servizio operativo, si è spesso trovato ad agire in “avverse condizioni ambientali” e che la normativa de qua si applica pure ai casi in cui, pur difettando uno specifico evento causativo dell’infermità, comunque il soggetto abbia operato in circostanze connotate “da maggiore impegno psico-fisico o da maggiori rischi” rispetto alle “ordinarie condizioni di svolgimento del servizio”.
L’Avvocatura ha chiesto, con memoria difensiva, la reiezione dell’istanza, assumendone l’infondatezza.
La causa è stata discussa e posta in decisione all’udienza pubblica del 30.05.2014.
Il Collegio ritiene che le censure svolte in ricorso non meritino accoglimento.
I presupposti normativi per il riconoscimento della dipendenza di un’infermità da causa di servizio (di cui al d.p.r. 461/2001) e per l’elargizione una tantum connessa alla qualità di “vittima del dovere” (ai sensi delle leggi 466/1980 e 266/2005) sono, infatti, in parte distinti.
Più precisamente, come già osservato in giurisprudenza (cfr. CdS 1404/2001), la qualità di “vittima del dovere” non consegue eo ipso al riconoscimento della ricorrenza di causa di servizio, ma, al contrario, presenta, rispetto ad essa, caratteristiche speciali: mentre per quest’ultima è necessario e sufficiente provare il nesso causale fra lo svolgimento del servizio (in qualunque forma in concreto realizzatosi) e l’insorgenza dell’infermità, l’attribuzione della qualità di “vittima del dovere” richiede, altresì, una peculiare conformazione del fattore causante l’infermità, rappresentato (non genericamente dalle plurime forme in cui può manifestarsi e materializzarsi il “servizio” reso nell’espletamento delle funzioni, ma) da uno specifico, concreto e ben individuato episodio.
Non altrimenti, si osserva, possono interpretarsi i commi 563 e 564 dell’articolo 1 della legge 266/2005, che, ampliando la platea dei destinatari rispetto all’originario impianto della legge 466/1980, estendono i benefici connessi alla qualità di “vittima del dovere” ai soggetti che siano deceduti o abbiano riportato invalidità permanenti “per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza”, fra l’altro, di “operazioni di soccorso”, ovvero “in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative”.
L’esegesi preferibile di tali disposizioni impone l’indicazione, alternativamente, o di una specifica operazione, ben contestualizzata a livello spazio-temporale, nell’ambito della quale, a causa di puntuali accadimenti chiaramente individuati in ricorso (ad esempio un colpo d’arma da fuoco, il crollo di un edificio, l’insorgenza di un incendio), siano derivati, quale effetto diretto, il decesso o la permanente invalidità, ovvero di una “missione”, da intendersi non quale generico compito esterno, ma come attività prolungata per un tempo apprezzabile, connotata da specifiche finalità e svolgentesi in condizioni ambientali od operative “particolari”, ossia significativamente deteriori, quanto a rischi intrinseci, rispetto alle ordinarie mansioni d’istituto.
Conferma puntuale di tali conclusioni giunge dall’analisi del d.p.r. 243/2006, attuativo della l. 266/2005, il quale, all’art. 1 lett. c], stabilisce che, per “particolari condizioni ambientali od operative” si intendono “le condizioni comunque implicanti l’esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto”. Ancora, l’art. 6, comma III, precisa che “le infermità si considerano dipendenti da causa di servizio per particolari condizioni ambientali od operative di missione, solo quando le straordinarie circostanze e i fatti di servizio di cui all’articolo 1, comma 1, lettera c), ne sono stati la causa ovvero la concausa efficiente e determinante”. Infine, la concessione dei benefici in parola è subordinata al previo parere del Comitato previsto dall’art. 10 del d.p.r. 461/2001 per l’accertamento della dipendenza da causa di servizio, che (art. 6, commi IV, V e VI, d.p.r. 243/2006) “…accerta la riconducibilità delle infermità dipendenti da causa di servizio alle particolari condizioni ambientali od operative di missione”, con un parere “motivato specificamente in ordine alla ricorrenza dei requisiti previsti dal comma III”; ove, poi, “le infermità non risultino ancora riconosciute dipendenti da causa di servizio, oltre al parere di cui all’articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, il Comitato esprime contestualmente anche il parere motivato di cui al comma 4”.
E’, dunque, evidente che la dipendenza da causa di servizio è condizione necessaria, ma non sufficiente per il riconoscimento (pure) della qualità di “vittima del dovere”, di contro subordinato ad ulteriori requisiti, per il cui apprezzamento l’ufficio preposto deve operare appositi accertamenti e formulare specifiche valutazioni.
Il ricorrente stesso ascrive, invece, la causa della propria invalidità genericamente al servizio prestato negli anni, senza né enucleare uno specifico fattore causativo, né, comunque, evidenziare la sottoposizione, nel corso della propria carriera, a rischi sensibilmente maggiori rispetto a quelli cui fisiologicamente un Vigile del Fuoco è esposto nell’atto ed a causa delle proprie (meritorie) mansioni.
La non preclara dizione legislativa in materia e l’oggettiva riconducibilità a causa di servizio della patologia da cui è affetto il ricorrente suggeriscono, comunque, l’integrale compensazione delle spese di lite
».

Daniele Majori – Avvocato Amministrativista in Roma

Fonte:www.giustizia-amministrativa.it

Discussione

Non c'è ancora nessun commento.

Rispondi

Inserisci i tuoi dati qui sotto o clicca su un'icona per effettuare l'accesso:

Logo di WordPress.com

Stai commentando usando il tuo account WordPress.com. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto di Facebook

Stai commentando usando il tuo account Facebook. Chiudi sessione /  Modifica )

Connessione a %s...

Categorie

Inserisci il tuo indirizzo e-mail per iscriverti a questo blog e ricevere notifiche di nuovi messaggi per e-mail.

%d blogger hanno fatto clic su Mi Piace per questo: