(Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, 18 giugno 2014, n. 327)
«Con il motivo che conviene esaminare in via prioritaria per esigenze logiche l’appellante torna a dedurre che l’Amministrazione non poteva provvedere in sede di autotutela ad escludere le imprese già ammesse con riserva, in quanto erano già state aperte le buste contenenti le offerte economiche.
Il mezzo non è fondato.
In linea generale infatti, come evidenziato dalla giurisprudenza, tutti gli atti di gara d’appalto, a partire dal bando per finire all’aggiudicazione definitiva, possono formare oggetto di ritiro in via di autotutela decisoria la quale trova fondamento: a) nel principio costituzionale di buon andamento ed imparzialità della funzione pubblica, senza che, a tal fine, occorra una diffusa motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico; b) nel principio di diritto comune enucleato dall’art. 1328 Cod. civ., in base al quale la proposta di concludere il contratto (qual è l’atto di indizione della gara, ancorché espressa in forma pubblicistica e subordinata all’osservanza delle regole procedimentali per la scelta del contraente), è sempre revocabile fino a che l’accordo non sia concluso. ( ad es. V Sez. n. 743 del 2010).
Nè l’esercizio dell’autotutela risultava nel caso all’esame precluso dalla avvenuta apertura delle buste contenenti le offerte economiche presentate dai concorrenti e conseguente conoscenza delle stesse da parte della Commissione.
Infatti il principio di segretezza non rileva nel caso di gara che si svolge col criterio del maggior ribasso rispetto al prezzo predeterminato dall’Amministrazione, atteso che in tal caso la Commissione deve procedere alle sole operazioni aritmetiche di calcolo, prive di qualsivoglia discrezionalità, trattandosi semplicemente di determinare quali fra le Imprese ammesse abbia la più elevata percentuale di ribasso rispetto al prezzo base fissato».
Daniele Majori – Avvocato Amministrativista in Roma
Fonte:www.giustizia-amministrativa.it
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