(Tar Emilia Romagna, Bologna, sez. II, 9 dicembre 2013, n. 800)
«Nel merito il ricorso è fondato in relazione alla dedotta violazione dell’art. 125 del Cod Contr. e dell’art. 332 del Regolamento di esecuzione.
La prima disposizione – art. 125/12°c- prevede che agli elenchi di operatori economici tenuti dalle stazioni appaltanti possono essere iscritti i soggetti che ne facciano richiesta in possesso dei requisiti morali e degli altri requisiti indicati dalle norme del Codice dei contratti, mentre la norma regolamentare – art. 332 del Regolamento – sempre con riguardo agli elenchi anzidetti prescrive che sono esclusi da quest’ultimi gli operatori che secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza e malafede nell’esecuzione delle prestazioni da questa affidate.
Ne discende, con riferimento ai requisiti di ordine morale, che la stazione appaltante è tenuta ad osservare la disciplina normativa del Codice dei Contratti – art. 38 – e dunque non può scegliere i propri fornitori in base ad una valutazione discrezionale dei loro requisiti di affidabilità morale.
Nella specie [la stazione appaltante] facendo riferimento nella nota impugnata ad un procedimento giudiziario per il reato di turbativa d’asta pendente nei confronti di un socio di una delle società consorziate in relazione al quale era stata disposta nel giugno 2009 la sospensione del Consorzio dall’elenco dei fornitori, perveniva alla contestata motivazione di diniego d’iscrizione nel predetto elenco, fondata questa volta, esclusivamente, su una valutazione discrezionale e di opportunità circa la mancanza in capo al citato Consorzio dei prescritti requisiti morali .
Va pertanto ritenuta illegittima la nota di diniego impugnata in quanto assistita da motivazione non conforme alle indicate disposizioni del Codice dei Contratti e del connesso Regolamento».
Daniele Majori – Avvocato Amministrativista – Roma
Fonte:www.giustizia-amministrativa.it
Discussione
Non c'è ancora nessun commento.