Processo amministrativo

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 34, comma 3 c.p.a., non può escludersi la perdurante utilità dell’accertamento giurisdizionale della illegittimità dell’atto quando l’effetto caducatorio dell’annullamento non risulti più utile, ma risulti al contrario ancora utile l’effetto conformativo (come accade tutte le volte in cui, trattandosi, come nel caso di specie, di provvedimenti periodici, a reiterazione necessaria, sia possibile evitare e prevenire ulteriori eventi lesivi correlati all’altrimenti inevitabile reiterazione dell’illegittimità provvedimentale “seriale” mediante enunciazione della regola conformativa cui l’Amministrazione dovrà attenersi nell’emanazione della statuizione regolante la medesima attività per il periodo immediatamente successivo) o quello ripristinatorio connessi al giudicato di annullamento.

(Tar Sicilia, Palermo, sez. I, 24 ottobre 2013, n. 1961)

«In relazione al profilo, rilevabile d’ufficio, relativo all’interesse a coltivare il gravame, osserva il Collegio che la circostanza che, nelle more del giudizio, sia terminato l’anno scolastico in relazione al quale era stato proposto il ricorso, non scalfisce l’attualità dell’interesse della parte ricorrente in relazione alla domanda tendente all’accertamento della illegittimità degli atti impugnati, o comunque del comportamento dell’amministrazione che non ha assegnato l’assistente.
Questa Sezione, nella sentenza n. 1474/2013, ha affermato che nella valutazione – relativa all’applicazione della disposizione di cui all’art. 34, terzo comma, del codice del processo amministrativo (d. lgs. 2 luglio 2010, n. 104) – “di perdurante utilità, o meno, per la parte ricorrente, dell’annullamento dell’atto impugnato, occorre evidentemente avere riguardo a tutti gli effetti naturali del giudicato di annullamento, e non solo a quello caducatorio (l’affermazione di principio dell’astratta inclusione dell’effetto conformativo nella prognosi di utilità, ancorché riprodotta quasi tralaticiamente in obiter dicta che in concreto ne escludono il rilievo, sembra del resto pacifica in giurisprudenza: Cons. di Stato Sez. V, sentenza 05 dicembre 2012, n. 6229; T.A.R. Lombardia Brescia Sez. II, 28-01-2013, n. 90; T.A.R. Veneto Venezia Sez. I, 19-09-2012, n. 1212; T.A.R. Lombardia Brescia Sez. II, 23-08-2012, n. 1452). Dal che discende che quando l’effetto caducatorio dell’annullamento non risulti più utile, ma risulti al contrario ancora utile l’effetto conformativo (come nel caso in esame) o quello ripristinatorio connessi al giudicato di annullamento, non può escludersi la perdurante utilità dell’accertamento giurisdizionale della illegittimità dell’atto, in esito alla proposizione della domanda di annullamento”.
Tale decisione ha ulteriormente specificato che “l’interesse ad accertare l’illegittimità del provvedimento sussiste quando la sua esecuzione sia suscettibile di fondare pretese risarcitorie (il che implica l’avvenuta causazione del danno); ma anche tutte le volte in cui, trattandosi – come nel caso di specie – di provvedimenti periodici, a reiterazione necessaria (id est da emanarsi, per previsione normativa, con precise scadenze periodiche: sicché la scadenza del periodo temporale di efficacia del provvedimento segna la conclusione di un solo segmento del rapporto giuridico, ma non della complessiva fattispecie), sia possibile evitare e prevenire ulteriori eventi lesivi, correlati all’altrimenti inevitabile reiterazione dell’illegittimità provvedimentale “seriale”, mediante enunciazione della regola conformativa cui l’Amministrazione dovrà attenersi nell’emanazione della statuizione regolante la medesima attività per il periodo immediatamente successivo”.
Nel caso in esame, oltre alla evidente eadem ratio in relazione alle comuni caratteristiche strutturali delle tipologie provvedimentali considerate nel presente giudizio [“provvedimenti periodici, a reiterazione necessaria (id est da emanarsi, per previsione normativa, con precise scadenze periodiche: sicché la scadenza del periodo temporale di efficacia del provvedimento segna la conclusione di un solo segmento del rapporto giuridico, ma non della complessiva fattispecie)”], che suggerisce di non discostarsi dalle superiori conclusioni, vi è una peculiare caratteristica della fattispecie dedotta che a fortiori impone di considerare perdurante l’attualità dell’interesse.
Nel caso all’esame del Collegio la parte ricorrente ha proposto, in materia di giurisdizione esclusiva, una domanda di accertamento di un diritto soggettivo: id est, la domanda di vedere riconosciuto il diritto del minore ad essere assistito durante le ore di frequenza scolastica).
Il dato fattuale – la cui sussistenza è stata documentalmente accertata in capo all’odierna parte ricorrente nel presente giudizio – che, in base alle disposizioni primarie che regolano la fattispecie, costituisce elemento costitutivo di tale diritto, è di natura sanitaria, e precisamente il documentato stato di disabilità grave e la connessa necessità di assistenza nell’ambiente scolastico.
La domanda tendente all’accertamento di tale diritto poggia su di un interesse che non è in alcun modo limitato dall’efficacia temporale del provvedimento amministrativo – emanato in relazione al singolo anno scolastico – che, non assegnando l’assistenza, ha negato il riconoscimento; ovvero dal comportamento inerte che ha prodotto lo stesso risultato.
L’accertamento del diritto è infatti propedeutico alla prestazione richiesta, ma – anche per tale relazione di propedeuticità – è cosa diversa da essa, sicché il venir meno dell’interesse alla singola prestazione non determina il venir meno dell’interesse a che il diritto venga affermato e riconosciuto in sede giurisdizionale; anche in relazione all’effetto conformativo di tale riconoscimento sulle future condotte dell’amministrazione, qualora non mutino i citati elementi di fatto su cui il riconoscimento medesimo si fonda
».

Daniele Majori – Avvocato Amministrativista – Roma

Fonte:www.giustizia-amministrativa.it

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