(Tar Molise, sez. I, 16 luglio 2013, n. 494)
«Considerato che con l’ultimo motivo aggiunto è stato impugnato il diniego di accesso all’offerta tecnica presentata dal concorrente controinteressato;
ritenuto che l’accesso alla documentazione amministrativa e tecnica allegata alle offerte delle aggiudicatarie possa essere negato solo se congruamente motivato, con riferimento a informazioni riservate di natura tecnica e commerciale (cfr. T.A.R. Roma , Lazio , sez. III, 26 febbraio 2013, n. 2106);
che la giurisprudenza ha chiarito che, ai sensi dell’art. 13 comma 5 d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, per opporre la conoscenza su presunti segreti tecnici o commerciali, la parte interessata deve offrire una comprovata e documentata dichiarazione che faccia comprendere per quali specifiche ragioni determinati atti sono coperti dal segreto industriale o commerciale; tali ragioni devono poi essere valutate dall’Amministrazione ed eventualmente portate a conoscenza di chi richieda l’accesso;
che, quindi, sebbene l’art. 13 comma 5, lett. a), d.lgs. n. 163 del 2006 abbia introdotto un’ipotesi di speciale deroga rispetto alla disciplina di cui alla l. 7 agosto 1990, n. 241, da applicare esclusivamente nei casi in cui l’accesso sia inibito in ragione della tutela di segreti tecnici o commerciali motivatamente evidenziati dall’offerente in sede di presentazione dell’offerta, l’Amministrazione ha l’onere di rappresentare quali siano le specifiche ragioni di tutela del segreto industriale e commerciale custodito negli atti di gara, in riferimento a precisi dati tecnici, sicché, in assenza di tale dimostrazione, l’accesso deve essere consentito; peraltro, anche in tali casi, fornita la spiegazione che faccia comprendere, anche al Giudice, le ragioni specifiche che impediscano l’accesso, potrà comunque essere utilizzata la tecnica degli “omissis” per le parti effettivamente da “secretare”, in quanto, ai sensi del comma 6 del medesimo art. 13 del d. lgs. n. 163 del 2006, non possono essere pregiudicate le esigenze difensive del concorrente che si trovi nella posizione dell’attuale ricorrente, la cui esclusione dalla gara è stata oggetto di impugnazione, limitando ingiustificatamente il diritto di accesso del ricorrente agli atti della procedura di affidamento;
considerato che, nella fattispecie, non risultano specificati i segreti tecnici o commerciali contenuti nell’offerta sottratta all’accesso;
ritenuto, pertanto, di dover ordinare all’Amministrazione resistente l’esibizione, tramite visione ed estrazione di copia, dei documenti richiesti, entro il termine di 30 giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza».
Daniele Majori – Avvocato Amministrativista – Roma
Fonte:www.giustizia-amministrativa.it
Discussione
Non c'è ancora nessun commento.