(Consiglio di Stato, sez. I, parere 30 aprile 2013, n. 2052)
«Per ciò che attiene alla motivazione dell’atto impugnato [variante al PRG] ed all’eccesso di potere – vizi che possono essere trattati congiuntamente per la loro stretta connessione logica – il Collegio rileva quanto segue:
1) Secondo l’insegnamento della giurisprudenza del Consiglio di Stato ( ex plurimis C. Stato, sez. IV, 02-10-2008, n. 4765) il principio della prevalenza dell’interesse pubblico, in virtù del quale un atto di pianificazione generale (tranne i casi di incidenza su posizioni consolidate da giudicati o da convenzioni di lottizzazione) non ha bisogno di una motivazione ulteriore rispetto a quella che si esprime con i criteri posti a sua base si applica senz’altro alla fattispecie.
2) Tale principio infatti è temperato solo dal principio della tutela degli interessi privati in casi particolari quali la reiterazione dei vincoli, sicché la p.a. può legittimamente reiterare il vincolo preordinato all’esproprio che sia decaduto per il decorso del quinquennio in assenza della dichiarazione della pubblica utilità, ma è tenuta a fornire un’adeguata motivazione, che faccia escludere un contenuto vessatorio o comunque ingiusto dei relativi atti; in particolare, quanto all’adeguatezza della motivazione, se, in linea di principio, può ritenersi giustificato il richiamo alle originarie valutazioni, quando vi è una prima reiterazione, quando il rinnovato vincolo sia a sua volta decaduto, è necessario che la motivazione dimostri che l’autorità amministrativa abbia provveduto ad una ponderata valutazione degli interessi coinvolti, esponendo le ragioni (riguardanti il rispetto degli standard, le esigenze della spesa, specifici accadimenti riguardanti le precedenti fasi procedimentali) che inducano ad escludere profili di eccesso di potere e ad ammettere l’attuale sussistenza dell’interesse pubblico ( in definitiva occorrendo una motivazione specifica per i casi di reiterazione del vincolo).
Rileva la Sezione che: 1) in concreto, nella specie, non si verte in un caso di reiterazione del vincolo;
2) gli atti impugnati spiegano in modo esauriente la scelta dell’amministrazione comunale, che ha in parte accolto l’osservazione n. 166, sostanzialmente contenuta nella richiesta subordinata avanzata dalla stessa ricorrente nel corso del procedimento, riducendo il parcheggio per una profondità di 18 metri lineari, compensando , tra l’altro , la ricorrente, con la cessione di un’area edificabile di completamento di circa 750 mq;
3) l’esigenza di realizzare il parcheggio è frutto di una scelta discrezionale dell’amministrazione, che appare priva di vizi, atteso che è sorta in seguito alla realizzazione di una pista ciclabile, che rende necessari spazi per la sosta onde evitare pericoli per la sicurezza stradale;
4) il Comune […] si è mostrato del tutto disponibile a concordare con la proprietà una scelta che eviti l’interclusione del fondo a seguito della realizzazione del parcheggio, da determinarsi in sede di progetto esecutivo di quest’ultimo, mediante la previsione di un passo carraio».
Daniele Majori – Avvocato Amministrativista in Roma
Fonte:www.giustizia-amministrativa.it
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