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Nella concreta individuazione della massima occupabilità delle aree rientranti nella loro circoscrizione (e nella conseguente disciplina di tale occupabilità attraverso l’adozione dei piani di massima occupabilità) i singoli municipi, in virtù della specifica situazione di fatto esistente e per altrettanto specifici e motivati interessi pubblici, possano escludere dalle concessione alcune aree, diverse ed ulteriori da quelle individuate dalla Giunta comunale: mentre, infatti, la scelta in tal senso operata da quest’ultima trova giustificazione nell’interesse pubblico di carattere generale, relativo cioè all’intero territorio urbano, quella operata dai singoli municipi può (e deve) trovare giustificazioni nelle esigenze, anch’esse pubbliche e generali, ma limitate all’ambito territoriale dei municipi stessi.

(Consiglio di Stato, sez. V, 8 aprile 2014, n. 1646) «Con il primo motivo di gravame, riproponendo la censura già sollevata in primo grado, la società appellante ha dedotto che il Municipio […] non sarebbe stato competente ad adottare il c.d. piano (ad occupabilità) zero” […], in applicazione del quale era stato emanato l’impugnato diniego … Continua a leggere

L’art. 42 d.lgs. n. 267/2000 delimita la competenza del Consiglio comunale agli atti fondamentali, tassativamente indicati, nella misura in cui si traducono nell’espressione di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, mentre la Giunta ha una competenza generale e residuale in quanto compie tutti gli atti non riservati dalla legge al consiglio o non ricadenti nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del Sindaco o di altri organi.

(Consiglio di Stato, sez. V, 20 dicembre 2013, n. 6115) «Non può essere condivisa la sentenza impugnata, laddove ha ritenuto che le delibere di Giunta comunale impugnate siano illegittime per difetto di competenza sotto il profilo che simili atti dovevano essere adottati dal Consiglio comunale in ragione di quanto disposto dall’art. 42, comma 2, lett. … Continua a leggere

Le decisioni sull’ubicazione delle sedi farmaceutiche spettano al Consiglio comunale, non alla Giunta.

(Tar Basilicata, sez. I, 2 agosto 2012, n. 379) «[P]oiché il servizio farmaceutico è un pubblico servizio ed il suo dimensionamento e, soprattutto, l’ubicazione delle sedi farmaceutiche rientrano nell’ambito della materia dell’organizzazione dei pubblici servizi, le relativi decisioni spettano, ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. e), D.L.gvo n. 267/2000, al Consiglio Comunale, anche perché … Continua a leggere

La mancata nomina almeno di una componente di sesso femminile nella Giunta comunale, pur se, in assoluto, non illegittima (salva l’eventuale previsione statutaria di “quote rigide”, nel caso insussistente), deve però essere motivata mediante l’illustrazione delle ragioni e delle modalità di siffatta scelta.

(Tar Umbria, sez. I, 20 giugno 2012, n. 242) «Nella disamina del quadro normativo di riferimento si possono prendere le mosse dalla previsione dell’art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 267 del 2000 (t.u.e.l.), alla cui stregua «gli statuti comunali e provinciali stabiliscono norme per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai … Continua a leggere

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