(Tar Basilicata, sez. I, 2 agosto 2012, n. 379)
«[P]oiché il servizio farmaceutico è un pubblico servizio ed il suo dimensionamento e, soprattutto, l’ubicazione delle sedi farmaceutiche rientrano nell’ambito della materia dell’organizzazione dei pubblici servizi, le relativi decisioni spettano, ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. e), D.L.gvo n. 267/2000, al Consiglio Comunale, anche perché trattasi scelte fondamentali attinenti alla vita sociale e civile di una comunità locale.
Al riguardo, va precisato che secondo questo Tribunale (cfr. per es. Sent. n. 45 del 27.1.2011) l’accoglimento del dedotto vizio di incompetenza comporta l’annullamento del provvedimento impugnato e la rimessione dell’affare all’autorità amministrativa competente, con l’assorbimento degli altri motivi di impugnazione, come già previsto dal precedente art. 26, comma 2, L. n. 1034/1971 ed ora dal vigente art. 34, comma 2, primo periodo, Cod. Proc. Amm., ai sensi del quale “in nessun caso” il Giudice Amministrativo “può pronunciare con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati”.
A quanto sopra consegue l’accoglimento del ricorso in esame e per l’effetto l’annullamento dell’impugnata [delibera]».
Daniele Majori – Avvocato Amministrativista in Roma
Fonte:www.giustizia-amministrativa.it
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