(Consiglio di Stato, sez. V, 8 aprile 2014, n. 1646)
«Con il primo motivo di gravame, riproponendo la censura già sollevata in primo grado, la società appellante ha dedotto che il Municipio […] non sarebbe stato competente ad adottare il c.d. piano (ad occupabilità) zero” […], in applicazione del quale era stato emanato l’impugnato diniego di o.s.p., trattandosi di decisione spettante esclusivamente alla Giunta comunale, ai sensi dell’art. 2, comma 2, della delibera consiliare n. 119 del 2005.
La tesi non può trovare accoglimento.
Precisato che la censura non concerne il potere dei municipi di adottare i piani di massima occupazione, ma la sola possibilità che attraverso essi possano essere introdotte ed individuate dai municipi altre aree in cui è vietata la concessione di o.s.p., la Sezione è dell’avviso che i primi giudici abbiano correttamente evidenziato il rapporto intercorrente tra la disposizione di cui al comma 2, dell’articolo 2, della delibera consiliare n. 119 del 2005 (recante l’approvazione del regolamento Cosap), a mente del quale “…la Giunta comunale individua con deliberazione le aree che non possono costituire oggetto di concessione” e quella di cui al comma 4, dell’articolo 4 bis, secondo cui “…i Municipi possono subordinare il rilascio di concessione di suolo pubblico alle prescrizioni di appositi piani che individuino la massima occupabilità delle aree di rispettive competenza. Tali piani sono approvati dal Consiglio del Municipio”, osservando con motivazione approfondita e convincente che, mentre spetta solo alla Giunta comunale stabilire le aree della città che non possono costituire oggetto di concessione, il potere attribuito ai singoli Municipi di individuare la massima occupabilità delle aree rientranti nella propria circoscrizione territoriale non esclude affatto la possibilità di escludere dalla concessione di suolo pubblico permanente di specifiche zone.
Invero, anche a voler prescindere dalla mancanza di un apposito divieto espresso o anche di un limite intrinseco in tal senso desumibile dalle ricordate norme regolamentari (come già sottolineato dai primi giudici), è del tutto logico e ragionevole ammettere che nella concreta individuazione della massima occupabilità delle aree rientranti nella loro circoscrizione (e nella conseguente disciplina di tale occupabilità attraverso l’adozione dei piani di massima occupabilità) i singoli Municipi, in virtù della specifica situazione di fatto esistente e per altrettante specifici e motivati interessi pubblici, possano escludere dalle concessione alcune aree, diverse ed ulteriori da quelle individuate dalla Giunta municipale: mentre infatti la scelta in tal senso operata da quest’ultima trova giustificazione nell’interesse pubblico di carattere generale, relativo cioè all’intero territorio urbano, quella operata dai singoli municipi può (e deve) trovare giustificazioni nelle esigenze, anch’esse pubbliche e generali, ma limitate all’ambito territoriale dei municipi stessi.
Ciò esclude che la decisione dei primi giudici sul motivo in esame costituisca un’inammissibile forzatura delle disposizioni regolamentari sopra ricordate, come sostenuto dall’appellante.
[…]
4.3. Possono essere trattati congiuntamente il secondo ed il quarto motivo di gravame, con cui la società appellante ha riproposto le censure formulate col secondo, terzo e quinto motivo del ricorso di primo grado, lamentando la manifesta ingiustizia, l’illogicità e l’irragionevolezza, oltre che la disparità di trattamento, dei criteri di individuazione delle aree ad occupabilità, rilevando che di essi i primi giudici non avrebbero neppure tenuto conto.
Essi non possono essere favorevolmente apprezzati.
Deve premettersi che l’individuazione delle aree da ricomprendere nei piani di massima occupabilità e nei c.d. piani zeri, oltre che gli stessi criteri in virtù dei quali operare tale individuazione, costituiscono espressione della discrezionalità amministrativa e come tale sono sottratti al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salva l’ipotesi della manifesta irragionevolezza, irrazionalità, arbitrarietà ed illogicità delle scelte e salva il caso che queste ultime siano determinate da un altrettanto macroscopico travisamento dei fatti, e sempre che le scelte concretamente operate siano suffragate da adeguata motivazione da cui possa ricostruirsi l’iter logico – giuridico che le hanno giustificate.
Nel caso di specie tali evenienze non si sono verificate, non potendo esse evidentemente coincidere con le diverse soggettive opinioni della società appellante, che in realtà si atteggiano come mero dissenso alle diverse determinazioni dell’amministrazione, mentre la contestata scelta di inserire [l’area in questione] nei c.d. piani zero risulta adeguatamente motivata, come già si è avuto modo di osservare in precedenza.
Infatti i criteri utilizzati dall’amministrazione per la individuazione dei predetti piani di massima occupabilità e dei c.d. piani zero, quali l’esistenza per le singole aree considerate di precedenti richieste di occupazione suolo pubblico e la vicinanza dell’area considerata con altre zone già sature di attività di somministrazione, lungi dal costituire inammissibili restrizioni alla libera attività commerciale ed in generale alla concorrenza, rappresentano ragionevoli e non illogici, né arbitrari elementi di astratta valutazione degli interessi pubblici in gioco (ai fini del corretto ed adeguato assetto e della loro efficace disciplina, cui è finalizzata la stessa adozione dei piani in questione), non potendo pertanto neppure ipotizzarsi una pretesa disparità di trattamento tra operatori economici che siano già titolari di concessioni e operatori cui non sarebbe consentito di fruire di tali titoli; d’altra parte non è seriamente contestabile l’alto pregio storico – culturale dell’area di cui si discute, così che anche la sola esistenza di un futuro progetto di sistemazione dell’area non costituisce un mero espediente sviato per negare le concessioni di o.s.p., come sostenuto dall’appellante.
La sentenza impugnata non presenta pertanto alcuna delle lacune motivazionali oggetto di censura».
Daniele Majori – Avvocato Amministrativista in Roma
Fonte:www.giustizia-amministrativa.it
Discussione
Non c'è ancora nessun commento.