Comuni e Province

La mancata nomina almeno di una componente di sesso femminile nella Giunta comunale, pur se, in assoluto, non illegittima (salva l’eventuale previsione statutaria di “quote rigide”, nel caso insussistente), deve però essere motivata mediante l’illustrazione delle ragioni e delle modalità di siffatta scelta.

(Tar Umbria, sez. I, 20 giugno 2012, n. 242)

«Nella disamina del quadro normativo di riferimento si possono prendere le mosse dalla previsione dell’art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 267 del 2000 (t.u.e.l.), alla cui stregua «gli statuti comunali e provinciali stabiliscono norme per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125, e per promuovere la presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali del comune e della provincia, nonché degli enti, aziende ed istituzioni da essi dipendenti».
L’art. 51, comma 1, della Carta costituzionale, nel testo risultante dalla riforma apportata con la legge costituzionale 30 maggio 2003, n. 1, ribadito che «tutti i cittadini dell’uno e dell’altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge», aggiunge che «a tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini».
In sintesi, prima della riforma del 2003, l’art. 51 della Costituzione escludeva la rilevanza del sesso ai fini dell’accesso alle cariche pubbliche, e quindi della composizione degli organi pubblici collegiali (cfr. Corte Cost., 19 maggio 1994, n. 188, ed ancora più chiaramente, Corte Cost., 12 settembre 1995, n. 422, che ha dichiarato incostituzionale l’art. 5, comma 2, della legge 25 marzo 1993, n. 81, nella parte in cui prevedeva, per le elezioni del Consiglio comunale nei Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, che nelle liste dei candidati nessuno dei due sessi può essere, di norma, rappresentato in misura superiore ai due terzi; ciò proprio nella considerazione che dal combinato disposto degli artt. 3 e 51 della Costituzione si desume l’assoluta eguaglianza fra i due sessi circa la possibilità di accedere alle cariche pubbliche elettive, con la conseguenza che l’appartenenza all’uno od all’altro sesso non può essere assunta come requisito di eleggibilità e quindi anche di candidabilità).
Il testo dell’art. 51 integrato dalla legge costituzionale del 2003 rende possibile la considerazione del sesso (nel senso di prevedere la presenza di entrambi) nella composizione degli organi collegiali pubblici (cfr. Corte Cost., 27 gennaio 2005, n. 39), e dunque consente che nella formazione degli organi collegiali si tenga conto del sesso.
In attuazione della norma costituzionale è stato adottato il codice delle pari opportunità tra uomo e donna (d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198), che, tra le disposizioni generali, all’art. 1, comma 4, precisa che «l’obiettivo della parità di trattamento e di opportunità tra donne e uomini deve essere tenuto presente nella formulazione e attuazione, a tutti i livelli e ad opera di tutti gli attori, di leggi, regolamenti, atti amministrativi, politiche e attività».
2. – Nel descritto background ordinamentale, ai fini della risoluzione della presente controversia, non occorre al Collegio indugiare sul tema del carattere solo programmatico ovvero precettivo (o, forse meglio, “promozionale, o cogente”) delle disposizioni costituzionali e di fonte primaria prima ricordate, per la semplice ma essenziale ragione che lo statuto del Comune di Assisi ha riconosciuto la rilevanza del principio della “pari opportunità”, tra i principi fondamentali, all’art. 1, comma 8, disponendo che «il Comune pone attenzione alla condizione giovanile e attua la pari opportunità», e, più specificamente con riguardo alla composizione della Giunta, che viene in rilievo in questa sede, all’art. 30, comma 2, ove è stabilito che «il Sindaco nomina il Vice Sindaco e gli Assessori prima dell’insediamento del Consiglio Comunale, assicurando di norma la presenza di ambo i sessi».
La norma statutaria da ultimo indicata non prevede “quote rigide” (cioè riserve fisse di posti per le donne, che peraltro non sembrano avere copertura costituzionale : cfr. Corte Cost., 13 febbraio 2003, n. 49), ma, nel disporre che nella composizione della Giunta sia assicurata, di norma (id est : di regola), la presenza di ambo i sessi, pone, essa stessa, un limite conformativo, seppure elastico, alla composizione della Giunta.
Ciò comporta che la mancata nomina di una componente di sesso femminile nella Giunta comunale, pur se, in assoluto, non illegittima, doveva essere motivata mediante illustrazione delle ragioni e delle modalità di siffatta scelta, inidonea a realizzare il “riequilibrio di genere”.
Una siffatta motivazione non è dato evincere nei provvedimenti gravati, o comunque in altro a questi presupposti, non assumendo rilevo, in tale caso, la previsione dell’art. 46 del t.u.e.l. che, a fini generali, e non già del rispetto del principio di pari opportunità, prevede che il Sindaco nomina i componenti della Giunta e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione, così come, analogamente, può revocare gli assessori dandone comunicazione al Consiglio. Tale norma evidenzia la circostanza che la nomina e la revoca degli assessori è atto sindacale connotato da ampia discrezionalità di carattere politico-amministrativo, in quanto tale non richiedente una particolare motivazione, ma non consente di superare il limite conformativo statutario sulla garanzia dell’equilibrio di genere nella composizione della Giunta.
E’ stata riconosciuta, in particolare, l’illegittimità del decreto di nomina degli assessori di una Giunta municipale nel caso in cui non emerga dalla relativa motivazione che sia stata compiuta la necessaria attività istruttoria volta ad acquisire la disponibilità alla nomina di persone di sesso femminile, e, dall’altra, non sia stata esternata adeguata motivazione in ordine alle ragioni della mancata applicazione del principio delle pari opportunità (così T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, 20 gennaio 2012, n. 679, ed in precedenza T.A.R. Sardegna, Sez. II, 2 agosto 2011, n. 864).
E’ necessario chiarire, alla stregua delle esposte coordinate ermeneutiche, come non appaia ravvisabile, con riguardo al caso di specie, una sorta di motivazione implicita sulle ragioni della mancata applicazione del principio della c.d. parità democratica nella rappresentanza, connessa alla circostanza della presenza di una sola persona di sesso femminile eletta nelle liste collegate al candidato poi eletto Sindaco, la quale ha preferito assumere l’incarico di Presidente del Consiglio comunale, piuttosto che quella di assessore; è sufficiente, a questo riguardo, osservare come ai sensi dell’art. 47 del t.u.e.l., oltre che dello Statuto comunale di Assisi (art. 31), è bene possibile nominare assessori anche al di fuori dei componenti del Consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere.
Da ultimo, occorre rilevare ancora come, in generale, la giurisprudenza amministrativa prevalente abbia affermato la necessità del rispetto del principio delle pari opportunità nella composizione della Giunta comunale, con diversa intensità direttamente proporzionale alla specifica previsione statutaria applicabile (in termini, tra le tante, T.A.R. Lazio, Sez. II, 25 luglio 2011, n. 6637; T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. II, 5 gennaio 2012, n. 1; T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, 11 gennaio 2012, n. 79)
».

Daniele Majori – Avvocato Amministrativista in Roma

Fonte:www.giustizia-amministrativa.it

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