(Consiglio di Stato, sez. VI, 1° agosto 2012, n. 4400)
«[P]oiché il procedimento si è concentrato nei lavori della conferenza di servizi, è opportuno premettere alcune considerazioni circa la natura di tale istituto, che l’art. 12 d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 prevede per il rilascio dell’autorizzazione unica regionale per la realizzazione e la gestione degli impianti di energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili.
Il comma 3 dell’art. 12 citato dispone, per quanto qui rileva, che “la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o dalle province delegate dalla regione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell’ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico. A tal fine la Conferenza dei servizi è convocata dalla regione entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione”.
Il comma 4 specifica che “l’autorizzazione di cui al comma 3 è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni. Il rilascio dell’autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l’impianto in conformità al progetto approvato…”.
La conferenza di servizi è, quindi, innanzitutto un procedimento, nel quale si inseriscono valutazioni, pareri, determinazioni proprie di diverse Amministrazioni, preposte alla cura di differenti interessi pubblici, all’evidente scopo di snellire i tempi e le scansioni della procedura al fine di concentrarne l’esito in un unico provvedimento.
Come ha più volte riconosciuto la Corte Costituzionale, da ultimo con la sentenza 11 luglio 2012, n. 179, l’istituto della conferenza di servizi “assume, nell’intento della semplificazione e accelerazione dell’azione amministrativa, la funzione di coordinamento e mediazione degli interessi in gioco al fine di individuare, mediante il contestuale confronto degli interessi dei soggetti che li rappresentano, l’interesse pubblico primario e prevalente”.
La conferenza è anche, dal punto di vista soggettivo, un insieme integrato, costituito, appunto dai soggetti portatori dei diversi interessi coinvolti.
Il senso di tale concentrazione (dell’attività procedimentale, del soggetto che la pone in essere e della portata del provvedimento finale) è quello di rendere possibile l’interazione delle valutazioni proprie delle diverse amministrazioni, alle quali è dato, nei lavori della conferenza, di prendere in considerazione, nell’esprimersi per quanto di propria competenza, delle considerazioni svolte dalle altre pubbliche amministrazioni, portatrici dei diversi interessi pubblici parimenti rilevanti nella valutazione globale dell’intervento proposto, e destinate a confluire nell’esito finale.
La sostanza del modulo procedimentale delineato dall’art. 14, comma 4, legge n. 241 del 1990 e successive modificazioni e integrazioni è, quindi, quello di rendere partecipi le varie amministrazioni delle valutazioni complessive circa l’intervento esaminato, ed in particolare, per quanto qui rileva, circa la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili.
Deriva da quanto sopra che la conferenza di servizi trova il proprio senso nella partecipazione integrata di tutti i componenti necessari in tutte le fasi dei propri lavori, fino al provvedimento finale, di spettanza dell’amministrazione che ha indetto la conferenza e ne ha assunto la conduzione, alla quale è rimessa la responsabilità di rendere la decisione finale derivante dalla valutazione collegiale (Cons. Stato, sez. VI, 18 aprile 2011, n. 2378).
Nella fattispecie in esame, la responsabilità all’assunzione della determinazione finale spetta, in base all’art. 12 d.lgs. n. 387 del 2003, alla Regione Calabria, la quale, peraltro, non ha convocato e diretto i lavori della conferenza, che, come si è detto, è stata indetta il 27 giugno 2007 dalla Provincia di Cosenza. E sempre la Provincia ha condotto i lavori e ne ha dichiarato la chiusura, in data 30 luglio 2009.
Solo successivamente alla chiusura, e precisamente il 23 dicembre 2009, gli atti sono stati trasmessi dalla Provincia alla Regione. Sia la convocazione, sia i lavori, sia la dichiarazione di chiusura della conferenza, sono state oggetto di attività da parte di Amministrazione incompetente, sicché tutta l’attività procedimentale che nella relativa sequenza si inserisce è inequivocabilmente viziata».
Daniele Majori – Avvocato Amministrativista in Roma
Fonte:www.giustizia-amministrativa.it
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