(Tar Emilia Romagna, Parma, sez. I, 27 giugno 2012, n. 228)
«[L’]art. 86 comma 3, del codice delle comunicazioni elettroniche, approvato con D.Lgs. 1 agosto 2003 n. 259, stabilendo che le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria, postula la compatibilità delle stesse con qualsiasi destinazione urbanistica (cfr. T.A.R. Umbria, Perugia, sez. I, 1 marzo 2012, n. 67).
Ne consegue che le discipline locali di individuazione di specifiche aree ritenute idonee per l’insediamento delle strutture in argomento devono essere coerenti con le finalità e con gli obiettivi della legge statale e non devono essere tali da ostacolare l’insediamento e il funzionamento delle stesse (cfr. T.A.R. Abruzzo, L’Aquila, 4 luglio 2006, n. 500).
Ciò comporta che la selezione dei criteri di insediamento degli impianti di telefonia mobile deve tenere conto della nozione di “rete di comunicazione”, che per definizione richiede una diffusione capillare sul territorio, segnatamente nei casi di telefonia mobile, cd. Cellulare, che alla debolezza del segnale di antenna associa un rapporto di maggiore contiguità delle singole stazioni radio base.
L’assimilazione, per effetto dell’art. 86, D.Lgs. 1 agosto 2003 n. 259, delle infrastrutture di reti pubbliche di telecomunicazione alle opere di urbanizzazione primaria, implica che le stesse debbano collegarsi ed essere poste al servizio dell’insediamento abitativo e non essere dallo stesso avulse (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 20 ottobre 2010, n. 7588).
Nel caso di specie, dunque, l’impugnata norma delle NTA comunali, non tenendo in alcun conto la specificità degli impianti per la telefonia mobile e della natura che è ad essi riservata ex lege, determina una illegittima limitazione alla localizzazione degli impianti di telefonia mobile ad intere ed estese porzioni del territorio comunale, in assenza di una plausibile ragione giustificativa.
La previsione di limitati siti su cui installare i nuovi impianti di telefonia cellulare, genericamente ricompresa nella nozione di “impianti tecnologici”, si risolve in definitiva nell’esclusione della possibilità di realizzare detti impianti su tutte le altre aree del territorio comunale.
Detta previsione, non tenendo conto delle esigenze connesse alla realizzazione di una efficiente rete di telefonia e non trovando una adeguata giustificazione dal punto di vista strettamente urbanistico, non solo è del tutto irragionevole, ma contrasta con il pubblico interesse ad un corretto ed omogeneo sviluppo del servizio di telefonia mobile sull’intero territorio, da realizzare nel rispetto dei limiti di compatibilità con la salute umana, dell’ambiente e del territorio».
Daniele Majori – Avvocato Amministrativista in Roma
Fonte:www.giustizia-amministrativa.it
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