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artt. 22 ss. l. n. 241/1990

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Diritto di accesso ai documenti amministrativi: anche le istanze dei privati e gli altri atti endoprocedimentali sono da ritenersi accessibili, in quanto la disciplina generale in tema di accesso di cui agli articoli 22 e seguenti della l. n. 241 del 1990 non limita l’oggetto di tale diritto ai soli provvedimenti conclusivi, fornendo – al contrario – una ben più ampia nozione di documento amministrativo.

(Consiglio di Stato, sez. V, 13 settembre 2016, n. 3856) «Risulta agli atti che il Comune abbia altresì consentito l’accesso al decreto della Regione […] ritenendo – a quanto è dato comprendere – che le sole istanze procedimentali non costituiscano ex se documenti ostensibii (anche ai sensi della disciplina sull’informazione ambientale), ma che oggetto possibile … Continua a leggere

Il soggetto che subisce un procedimento di controllo vanta un interesse qualificato a conoscere i documenti utilizzati per l’esercizio del potere – inclusi, di regola, gli esposti e le denunce che hanno attivato l’azione dell’autorità – suscettibili per il loro particolare contenuto probatorio di concorrere all’accertamento di fatti potenzialmente pregiudizievoli: ciò in quanto l’esposto, una volta pervenuto nella sfera di conoscenza dell’amministrazione, costituisce un documento che assume rilievo procedimentale come presupposto di un’attività ispettiva o di un intervento in autotutela, e di conseguenza il denunciante perde il controllo sulla propria segnalazione la quale diventa un elemento nella disponibilità dell’amministrazione (nella fattispecie, il Tar ha altresì rilevato che, sulla base di quanto dichiarato in atti dal ricorrente e non contestato in atti dall’amministrazione intimata, le denunce oggetto della richiesta ostensiva sarebbero state di provenienza anonima ed ha ritenuto che la tolleranza verso denunce segrete e/o anonime è un valore estraneo al nostro ordinamento giuridico).

(Tar Campania, Napoli, sez. VI, 4 febbraio 2016, n. 653) «Nel presente giudizio si controverte in ordine alla legittimità dell’atto prot. 14761 del 23.07.2015 con cui la Direzione Territoriale del Lavoro […], pronunciandosi sull’istanza inoltrata nell’interesse della ditta ricorrente in data 29.06.2015, non consentiva l’accesso a tre denunce cui avevano fatto seguito accessi ispettivi nelle … Continua a leggere

L’aggiudicataria della gara dei cui atti si chiede l’ostensione non è automaticamente legittimata all’accesso, se non spiega, in concreto, quali siano le specifiche ed apprezzabili ragioni di tale richiesta (nella fattispecie, il Tar ha ritenuto legittimo il diniego, evidenziando, in particolare, le seguenti circostanze: – il lunghissimo lasso di tempo, quasi decennale, intercorso tra la richiesta e la data degli atti oggetto di ostensione, anche in considerazione dell’ampio superamento del termine quadriennale entro il quale l’ente aggiudicatore è obbligato a conservare le informazioni sugli appalti aggiudicati, ex art. 229 d.lgs. n. 163/2006; – la quantità degli atti richiesti, sorprendentemente numerosa e certamente di difficile reperimento e riproduzione da parte dell’ente intimato; – la circostanza che tali atti, anche secondo un principio di ragionevolezza, non superato dalle allegazioni di parte ricorrente, erano stati già in passato consegnati alla società istante, per la semplice quanto dirimente ragione che, almeno nella maggior e più importante parte, erano stati usati per l’elaborazione dell’offerta; – la lunga serie di azioni giudiziarie proposte dalla ricorrente, debitrice dell’ente aggiudicatore).

(Tar Puglia, Bari, sez. III, 3 marzo 2015, n. 349) «L’art. 22 cit. definisce il “diritto di accesso”, quale “diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi”; “interessati” sono “tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente … Continua a leggere

L’ordinanza di rigetto dell’istanza di esibizione di documenti nel giudizio civile ex art. 210 c.p.c. non preclude l’accoglimento, da parte del G.A., dell’istanza di accesso cd. difensivo agli stessi documenti, in ragione dell’autonomia e della diversità sussistenti tra il vaglio giudiziario di rilevanza diretta, ai fini processuali e probatori, svolto in sede giudiziale civile ai sensi del citato art. 210 c.p.c., e la valutazione – da compiersi in astratto e, per dir così, “ab externo”, da parte della P. A. in prima battuta e, quindi, dal giudice amministrativo, in sede di giurisdizione esclusiva – sulla necessità che il richiedente conosca la documentazione oggetto dell’istanza di accesso a fini di cura e di difesa dei propri interessi.

(Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, 9 giugno 2014, n. 310) «Quanto […] ai rapporti tra istanza di accesso ex art. 22 e seguenti della l. n. 241/90, con particolare riferimento all’art. 24, comma 7, della l. n. 241/90, e istanza di esibizione di documenti nel giudizio civile, ex art. 210 c. p. … Continua a leggere

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