Accesso ai documenti

Diritto di accesso ai documenti amministrativi: anche le istanze dei privati e gli altri atti endoprocedimentali sono da ritenersi accessibili, in quanto la disciplina generale in tema di accesso di cui agli articoli 22 e seguenti della l. n. 241 del 1990 non limita l’oggetto di tale diritto ai soli provvedimenti conclusivi, fornendo – al contrario – una ben più ampia nozione di documento amministrativo.

(Consiglio di Stato, sez. V, 13 settembre 2016, n. 3856)

«Risulta agli atti che il Comune abbia altresì consentito l’accesso al decreto della Regione […] ritenendo – a quanto è dato comprendere – che le sole istanze procedimentali non costituiscano ex se documenti ostensibii (anche ai sensi della disciplina sull’informazione ambientale), ma che oggetto possibile di accesso siano solo i provvedimenti conclusivi adottati dall’amministrazione.
Si tratta di una prospettazione che è stata condivisa dai primi Giudici (i quali hanno confermato la correttezza del diniego di accesso “[a] semplici istanze di una parte privata non ancora recepite in un provvedimento, sia esso positivo o negativo”.
L’approccio in questione non può essere condiviso in quanto la generale disciplina in tema di accesso di cui agli articoli 22 e seguenti della l. 241 del 1990 non limita l’ambito oggettuale amministrativa ai soli provvedimenti conclusivi, fornendo – al contrario – una ben più ampia nozione di documento amministrativo (oggetto possibile di domande ostensive).
E’ qui appena il caso di richiamare la previsione di cui all’articolo 22, comma 1, lettera d) della l. 241 del 1990, secondo cui per ‘documento amministrativo’ si intende “ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale”.
E’ evidente che la richiamata disposizione non suffraghi in alcun modo l’interpretazione – condivisa dai primi Giudici – secondo cui l’oggetto possibile del diritto di accesso sarebbe rappresentato dalle sole determinazioni conclusive, con esclusione degli atti endoprocedimentali.
4.3.1. Né a conclusioni diverse può giungersi laddove si riguardi la questione attraverso l’angolo visuale delle previsioni in tema di informazione ambientale di cui al decreto legislativo n. 195 del 2005.
Ad avviso del Collegio, infatti, pur essendo dubbio che gli atti cui faceva riferimento l’istanza dell’8 giugno 2005 fossero riconducibili all’ambito della c.d. ‘informazione ambientale’, resta comunque fermo che, laddove pure si ammettesse tale riconduzione, non si giustificherebbe in alcun modo un’esclusione fondata sul fatto che l’informazione non si sia ancora tradotta nell’adozione di provvedimenti amministrativi conclusivi di specifici provvedimenti.
Depone infatti in senso contrario a tale prospettazione l’amplissima nozione di ‘informazione ambientale’ di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a) del richiamato decreto legislativo, il quale delinea una nozione amplissima, che certamente non può essere ricondotta al limitato ambito dei (soli) provvedimenti amministrativi conclusivi prospettata dal Comune
[…] e di fatto condivisa dai primi Giudici.
4.3.2. Concludendo sul punto, quindi, l’appello in epigrafe deve essere accolto e di conseguenza, in riforma della sentenza in epigrafe, deve essere ordinato al Comune
[…] di consentire l’accesso, nelle forme di cui al Capo V della legge n. 241 del 1990, ai documenti amministrativi – anche di contenuto interno o endoprocedimentale – relativi alle richieste ed autorizzazioni demaniali assentite o rigettate richiamate al punto 3 dell’istanza in data 8 giugno 2015».

Daniele Majori – Avvocato e consulente aziendale

Fonte:www.giustizia-amministrativa.it

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Un pensiero su “Diritto di accesso ai documenti amministrativi: anche le istanze dei privati e gli altri atti endoprocedimentali sono da ritenersi accessibili, in quanto la disciplina generale in tema di accesso di cui agli articoli 22 e seguenti della l. n. 241 del 1990 non limita l’oggetto di tale diritto ai soli provvedimenti conclusivi, fornendo – al contrario – una ben più ampia nozione di documento amministrativo.

  1. Grazie …….. I tuoi post sono sempre interessanti e utili.

    Pubblicato da cucchiaracosimo | 10 Maggio 2017, 10:30

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