Appalti pubblici, Contratti pubblici

La riparametrazione di cui alla lettera a), punto 5, dell’allegato P del d.P.R. n. 207/2010 è indispensabile nel caso in cui sia prevista una soglia di sbarramento, vale a dire un punteggio minimo che le offerte devono raggiungere al fine di potere essere valutate, per evitare anomale restrizioni alla concorrenza ed al principio di massima partecipazione.

(Consiglio di Stato, sez. III, 27 settembre 2016, n. 3970)

«Con il secondo motivo dell’appello incidentale [la società Beta] ha sostenuto che la Stazione Appaltante avrebbe errato nel riammettere alla gara [la società Alfa], successivamente alla riparametrazione, applicata in sede di calcolo della soglia di sbarramento, in quanto, il punteggio minimo previsto dalla legge di gara ai fini dell’ammissione alla successiva fase della procedura, non avrebbe dovuto essere oggetto di riparametrazione.
Anche tale censura è stata respinta dal TAR il quale ha chiarito che “il disciplinare di gara, ai fini dell’attribuzione del punteggio qualità, richiamava espressamente la lettera a), punto 5, dell’allegato P del d.P.R. n. 207/2010, e, quindi, la c.d. riparametrazione” ed ha affermato che la stessa debba necessariamente applicarsi ove sia previsto una soglia minima di sbarramento anche agli appalti di forniture”.
2.1.
[La società Beta] insiste in appello. Nel caso di specie si discuterebbe dell’applicazione della riparametrazione non già nella fase di valutazione tecnica ed economica delle offerte presentate, ma nella fase di ammissione dei concorrenti alla procedura in forza del possesso dei requisiti qualitativi minimi richiesti dalla S.A. in un appalto di servizi, per il quale non esiste un sistema di qualificazione basato sull’attestazione SOA. Occorrerebbe evitare la sovrapposizione dei concetti di soglia di sbarramento e riparametrazione, perché la prima è criterio di ammissione alla procedura (nel senso che vi hanno ingresso solo operatori economici in possesso degli standard qualitativi minimi richiesti), la seconda è una mera operazione aritmetica, da applicare nella successiva sede di valutazione delle offerte presentate, dopo l’apertura dell’offerta tecnica e dell’offerta economica (viceversa non ancora aperta al momento dell’apprezzamento del punteggio tecnico – e solo tecnico – ai fini del superamento della soglia di sbarramento), nel caso in cui il criterio di selezione dell’offerta si basi sull’offerta economicamente più vantaggiosa.
2.2. Anche questo motivo è infondato. La giurisprudenza già richiamata dal primo giudice ha nettamente affermato che la riparametrazione è indispensabile nel caso in cui sia prevista una soglia di sbarramento, vale a dire un punteggio minimo che le offerte devono raggiungere al fine di potere essere valutate, per evitare anomale restrizioni alla concorrenza ed al principio di massima partecipazione. Dinanzi a questo principio appaiono invero prive di pregio le argomentazioni in ordine alla differenza tra requisiti qualitativi chiesti ai fini dell’ammissione e requisiti richiesti ai fini della selezione. La fissazione di una soglia minima di punteggio per l’offerta tecnica non è un requisito di ammissione ma semplicemente un valore al di sotto del quale l’amministrazione non ritiene l’offerta accettabile quale che sia la proposta economica. E’ proprio in tali casi che la giurisprudenza ha tuttavia predicato il carattere “indispensabile” della riparametrazione di cui alla lettera a), punto 5, dell’allegato P del d.P.R. n. 207/2010, di modo che sia ripristinato, anche in funzione proconcorrenziale, un equilibrio tra i fattori di valutazione delle offerte (Cfr. da ultimo, Consiglio di Stato, sez. V, 25 febbraio 2014, n. 899)
».

Daniele Majori – Avvocato e consulente aziendale

Fonte:www.giustizia-amministrativa.it

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