(Tar Sicilia, Palermo, sez. III, 7 ottobre 2016, n. 2307)
«Come acclarato in giudizio, mediante la produzione documentale della parte ricorrente, alla data di presentazione dell’offerta i versamenti contributivi oggetto del DURC negativo erano stati regolarmente effettuati: l’irregolarità del DURC è stata dunque causata dalla non corrispondenza fra i contributi versati e le comunicazioni che l’intermediario era riuscito a caricare a sistema.
I documenti posti a supporto di tale ricostruzione, prima ancora che versati agli atti del giudizio, sono stati rappresentati alla stazione appaltante, che però non ha ritenuto di accogliere le giustificazioni del raggruppamento ricorrente.
Anche a seguito della sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, n. 10/2016, è pacifico che le imprese non possono operare regolarizzazione postume, in corso di procedura, di posizioni contributive irregolari (consistenti in mancati pagamenti): l’impresa deve essere infatti in regola con l’assolvimento degli obblighi previdenziali ed assistenziali fin dalla presentazione dell’offerta e conservare tale stato per tutta la durata della procedura di aggiudicazione e del rapporto con la Stazione appaltante.
Nel caso di specie è stata positivamente riscontrata tale condizione in capo al raggruppamento ricorrente: posto che, come accennato, nessuna irregolarità contributiva è mai stata in realtà riscontrata, ma solo una ritardata registrazione a sistema di pagamenti comunque effettuati prima della presentazione dell’offerta».
Daniele Majori – Avvocato e consulente aziendale
Fonte:www.giustizia-amministrativa.it
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