(Tar Toscana, sez. III, 8 giugno 2016, n. 950)
«Con il primo mezzo parte ricorrente censura il provvedimento gravato evidenziando la violazione degli artt. 7 e 10 bis della legge n. 241 del 1990 e dell’art. 97 Cost. per essere stata totalmente pretermessa dallo svolgimento del procedimento di sanatoria, con l’effetto di non aver potuto interloquire con l’Amministrazione.
La censura è fondata.
Risulta dagli atti che la [ricorrente] ha presentato in data 9.12.2004 domanda di sanatoria edilizia diversa e distinta da quella presentata dal coniuge […], ma ciò nonostante essa non risulta coinvolta nello svolgimento del procedimento, lo stesso atto finale gravato essendo indirizzato al solo [coniuge della ricorrente]. Risultano in tal modo violate le richiamate norme che impongono il contraddittorio nello svolgimento delle procedure amministrative; né nella specie può sostenersi che, ai sensi dell’art. 21-octies della stessa legge n. 241 del 1990, il difetto di partecipazione sia comunque irrilevante, per la natura vincolata dell’attività e il contenuto necessitato delle conclusioni cui l’Amministrazione è giunta; al contrario nella specie il coinvolgimento del privato risultava particolarmente importante e quindi necessitato, sia perché l’Amministrazione fonda il diniego gravato sulla mancata produzione della documentazione integrativa richiesta, il che necessitava la prova che la richiesta stessa fosse giunta a conoscenza dell’istante, sia perché la tipologia dell’intervento edilizio realizzato e la sua esatta qualificazione giuridica risultano controversi, il che richiedeva il dispiegarsi di una dialettica tra le parti nello svolgimento dell’istruttoria amministrativa.
La fondatezza della prima censura comporta l’accoglimento del ricorso, potendo ritenersi assorbite le ulteriori censure articolate».
Daniele Majori – Avvocato e consulente aziendale
Fonte:www.giustizia-amministrativa.it
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