(Consiglio di Stato, sez. III, 28 giugno 2016, n. 2830)
«E’ ammissibile il ricorso di primo grado anche sotto il profilo della corretta trasposizione del ricorso straordinario in sede giurisdizionale.
3.1. – Secondo un’interpretazione non rigidamente ancorata al dato testuale, ma rispettosa della ratio dell’art. 48 c.p.a., deve ritenersi che il deposito in segreteria, nel termine perentorio di sessanta giorni, dell’atto di riassunzione in giudizio della parte ricorrente (cui è stato notificato l’atto di opposizione), che richiama nel suo integrale contenuto il ricorso straordinario e da cui si evinca chiaramente la volontà di insistere nell’impugnazione in sede giurisdizionale, debba ritenersi rituale, essendo rispettati i termini e, nella sostanza, gli adempimenti richiesti, anche se non nella stretta sequenza prevista dalla norma processuale, ovvero deposito e notifica di “avviso” alla controparte (cfr. C.d.S., Sez. VI, n. 859 del 24 febbraio 20149).
3.2. – In giurisprudenza le soluzioni interpretative dell’art. 48 c.p.a. non sono uniformi, come rileva il primo giudice che aderisce all’indirizzo più conforme al modello legale (Cons. Stato, Sez. V, 29 marzo 2011, n. 1926).
Tuttavia, le due tesi sostenute in giurisprudenza hanno in comune un punto decisivo, anche ai fini della presente controversia: quale che sia la sequenza degli adempimenti formali compiuti per la trasposizione del ricorso straordinario, deve essere osservato per entrambi gli adempimenti (deposito e notifica) il termine perentorio di sessanta giorni decorrente dal perfezionamento, per l’originario ricorrente, della notificazione dell’atto di opposizione, essendo questa, in definitiva, la peculiarità del procedimento in questione rispetto a quello ordinario.
3.3. – Nella fattispecie, non è contestato che gli adempimenti sono stati tempestivi: il termine di sessanta giorni dall’avvenuta notifica dell’opposizione scadeva l’8 aprile 2014; il ricorso è stato depositato il 12 marzo 2014.
3.4. – L’interpretazione seguita dal Collegio è conforme allo scopo della norma, poiché tramite la notifica dell’atto di costituzione dinanzi al T.a.r – invece che dell’avviso di avvenuto deposito in segreteria del ricorso straordinario trasposto – la controparte è venuta a conoscenza, comunque, della reale volontà del ricorrente di proseguire l’impugnazione in sede giurisdizionale.
Non avrebbe rilievo, in senso contrario, la considerazione che se la notifica dell’atto precede il deposito, e non sia effettuata successivamente la notifica dell’avviso di deposito in segreteria, controparte non potrebbe avere riscontro dell’effettiva volontà di proseguire davanti al giudice; invero, tale eventualità è esclusa allorché sia chiara la vocatio in ius, la trasposizione del ricorso straordinario e la volontà di instaurazione del giudizio presso il T.a.r., come nel caso in esame.
3.5. – D’altra parte, questo ordine negli adempimenti (notifica del ricorso e, successivamente, deposito) è quello ordinariamente proprio del processo amministrativo.
Nel caso della trasposizione del ricorso straordinario al Capo dello Stato, la previsione dell’art. 48 c.p.a. ha una funzione di semplificazione: essendo già conosciuto il contenuto del ricorso straordinario alla parte che propone l’opposizione, anche la notifica del semplice avviso del suo deposito innanzi al T.a.r. è sufficiente a renderla edotta della volontà del ricorrente di insistere nell’impugnazione (C.d.S., Sez. VI, n. 859 del 24 febbraio 20149).
A maggior ragione, deve ritenersi validamente costituito il rapporto processuale se la parte si onera spontaneamente della notifica dell’intero ricorso e della vocatio in giudizio, anziché solo dell’avviso dell’avvenuto deposito».
Daniele Majori – Avvocato e consulente aziendale
Fonte:www.giustizia-amministrativa.it
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