(Consiglio di Stato, sez. IV, 22 giugno 2016, n. 2751)
«L’ATI appellante ha indicato nei giustificativi per gli utili una percentuale di incidenza del 4% e secondo il TAR tale voce economica in ragione della sua modesta consistenza non costituirebbe indizio di una offerta attendibile, proprio perché negli appalti pubblici l’impresa deve comunque conservare un apprezzabile margine di utile nella misura sicuramente superiore a quella indicata […].
Il rilievo svolto al riguardo dal primo giudice per il vero non convince, dal momento che come più volte statuito da questo Consiglio di Stato (Sez. V n. 32137/2015; idem n.3785/2014) un utile apparentemente modesto può comunque comportare un vantaggio significativo in termini di qualificazione, pubblicità e curriculum derivanti all’impresa dall’essere aggiudicataria, sicchè di per sé la voce economica in questione non rende l’offerta economicamente incongrua.
Nondimeno, l’elemento valutativo dell’utile nel caso all’esame non assume valenza dirimente posto che nella specie si è in presenza di un giudizio in cui la verifica dell’anomalia ha preso in considerazione (come doveva essere) tutte le circostanze del caso concreto sì da addivenire ad una delibazione di tipo globale che nella sua interezza conduce a far ritenere l’offerta economica non sostenibile (Cons. Stato Sez. VI 26/5/2015 n. 2662; Sez. V 6/5/ 2015 n. 2274)».
Daniele Majori – Avvocato e consulente aziendale
Fonte:www.giustizia-amministrativa.it
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