Forze armate e forze di polizia, Ordinamento militare, Procedimento amministrativo

Anche gli atti e i provvedimenti che hanno come destinatari gli appartenenti alle Forze armate sono soggetti al rispetto dei principi fondamentali desumibili dalla l. n. 241/1990: in particolare, al militare, al pari di ogni cittadino, va garantito l’esercizio del diritto di difesa contro gli atti arbitrari della pubblica Autorità, in conformità allo spirito democratico che informa l’Ordinamento militare (nella fattispecie, il Tar ha annullato, per difetto di motivazione, il provvedimento recante il mutamento della sede di servizio e del tipo di incarico del ricorrente).

(Tar Friuli Venezia Giulia, sez. I, 17 marzo 2016, n. 91)

«A seguito di riassunzione dopo la declinatoria di competenza da parte del T.A.R. per l’Emilia Romagna, il [ricorrente], tenente colonnello dell’Esercito con qualificazione di pilota elicotterista, impugna l’atto in epigrafe compiutamente indicato con il quale è stato trasferito dalla sede di Rimini a quella di Trieste per ricoprire un incarico amministrativo.
Il provvedimento è motivato con l’ordinario avvicendamento degli ufficiali nell’ambito della consueta attività di pianificazione del personale e di rotazione degli incarichi.
Sostiene il ricorrente che il trasferimento d’autorità sia discriminatorio, perché in realtà legato ad alcuni episodi accaduti in servizio e di cui si dà ampiamente conto nel ricorso.
Si è costituito in giudizio il Ministero della difesa, contestando la prospettazione avversaria e concludendo per la reiezione del gravame.
In particolare, la difesa erariale insiste sulla natura di ordine del provvedimento in esame, come tale sottratto alla disciplina della L. n. 241/1990.
Alla camera di consiglio del 9.03.2016, fissata per la decisione sull’istanza cautelare avanzata dal ricorrente, il Collegio, ritenute sussistenti le condizioni di cui all’articolo 60 Cod. proc. amm., e avvertito di un tanto i procuratori delle parti, come risulta dal verbale, tratteneva la causa per la decisione in forma semplificata.
In linea generale, questo Tribunale dissente dalla tesi propugnata dall’Avvocatura dello Stato. Ferma restando la peculiarità dello status di appartenente alle Forze armate e ferma restando l’ampia discrezionalità con la quale l’Amministrazione della difesa provvede alle proprie esigenze organizzative e operative, va comunque ribadito che al militare, al pari di ogni cittadino, va garantito l’esercizio del diritto di difesa contro gli atti arbitrari della pubblica Autorità, in conformità allo spirito democratico che informa l’Ordinamento militare (cfr., T.A.R. Campania – Salerno, Sez. I^, sentenza n. 2060/2014). Dunque, anche gli atti che hanno come destinatari gli appartenenti alle Forze armate sono soggetti al rispetto dei principi fondamentali desumibili dalla L. n. 241/1990 (cfr., T.A.R. Sicilia – Palermo, Sez. I^, sentenza n. 2847/2015).
Nel caso di specie, al ricorrente non viene mutata solamente la sede di servizio, ma anche il tipo di incarico. E quel che è rilevante è che un ufficiale a elevata specializzazione, quale può essere un pilota elicotterista, viene assegnato a un ufficio con compiti esclusivamente amministrativi.
Una siffatta scelta che prima facie pare configgere, oltre che con l’interesse del destinatario dell’ordine di trasferimento, anche con l’interesse pubblico a non vanificare un bagaglio di conoscenze e abilità frutto di un cospicuo investimento di tempo e risorse pubbliche, meritava una motivazione più puntuale con riguardo alle altre esigenze che in tal modo si è inteso perseguire. Diversamente, il provvedimento si appalesa illogico e irragionevole, e, come tale, illegittimo.
Ulteriormente, va considerato che i suvvisti profili di perplessità del trasferimento in relazione alla estraneità dei nuovi compiti affidati rispetto alla specifica formazione professionale erano stati prospettati dall’interessato in sede procedimentale con lo strumento tipizzato degli elementi d’informazione. E, quindi, a maggior ragione l’Amministrazione non poteva limitarsi a ritenere non rilevanti le circostanze ivi evidenziate, ma doveva, nel riconfermare l’ordine di trasferimento, rendere manifeste le ragioni che con riguardo al singolo caso giustificavano la scelta, e che superavano le surriportate obiezioni.
Dunque, il provvedimento viene annullato per difetto di motivazione.
Di contro, stante la natura del vizio che affligge l’atto, l’Amministrazione conserva intatta la propria discrezionalità. Ne consegue, che non essendovi allo stato certezza della spettanza del bene della vita, non può trovare accoglimento la domanda risarcitoria pure formulata dal ricorrente unitamente a quella caducatoria
».

Daniele Majori – Avvocato e consulente aziendale

Fonte:www.giustizia-amministrativa.it

Contattaci per sapere come possiamo aiutarti

Discussione

Non c'è ancora nessun commento.

Rispondi

Inserisci i tuoi dati qui sotto o clicca su un'icona per effettuare l'accesso:

Logo di WordPress.com

Stai commentando usando il tuo account WordPress.com. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto di Facebook

Stai commentando usando il tuo account Facebook. Chiudi sessione /  Modifica )

Connessione a %s...

Categorie

Inserisci il tuo indirizzo e-mail per iscriverti a questo blog e ricevere notifiche di nuovi messaggi per e-mail.

%d blogger hanno fatto clic su Mi Piace per questo: