(Autorità Nazionale Anticorruzione, delibera n. 209 del 2 marzo 2016)
Con la delibera n. 209 del 2 marzo 2016, avente ad oggetto la segnalazione di presunte irregolarità e violazioni nell’attività amministrativa di un Comune, l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha deliberato quanto segue:
«Con riferimento al punto concernente il conflitto di interesse, la richiesta di informazioni dell’Ufficio riguardava specificatamente la posizione del dipendente, [omissis], il quale, secondo la segnalazione, sarebbe coniugato con la titolare dell’impresa individuale [omissis] che, in tale veste, si sarebbe aggiudicata parecchi appalti del Comune in occasione dello svolgimento di manifestazioni ed eventi. All’impresa in oggetto sarebbero stati liquidati compensi con le determinazioni n. [omissis] per un importo non specificato ma indicato in diverse migliaia di euro annue. Il dott. [omissis], ha negato che il dipendente [omissis] si trovi in posizione di conflitto di interesse poiché, a suo dire, tutti gli affidamenti alla signora [omissis] sarebbero stati conferiti mediante procedure Consip e MEPA e, non essendo il dipendente un punto ordinante della piattaforma Consip SCR Piemonte, non avrebbe potuto “procedere ad affidare né tramite ordini diretti di acquisto né tramite procedura di richiesta di offerta di servizi o forniture”. In ogni caso, il SG ha precisato di aver chiesto, ancora una volta, al dirigenti di “prestare particolare attenzione alle disposizioni in termini di scelta dei contraenti nel rispetto delle regole di legge….avendo tuttavia presente che la parentela con un dipendente .. non può essere motivo di esclusione”.
Tuttavia, la relazione del dott. [omissis] sembrerebbe in dissonanza con quanto il geom. [omissis], titolare di P.O., dichiara nel suo c.v. dove, con dovizia di particolari, lo stesso enfatizza le sue performance di gestore di eventi culturali e di gestore di ordinativi MEPA/Consip e di acquisti di magazzino, etc. avvalorando la segnalazione ricevuta. In effetti, l’Ufficio ha effettuato una visura ordinaria presso la CCIAA di [omissis], dalla quale è emerso che nel registro delle imprese è iscritta la ditta individuale [omissis] che, come attività prevalente, si occupa di “noleggio e commercio all’ingrosso di attrezzature per impianti audio e luci per spettacoli”. A parere dell’Ufficio, nella fattispecie in oggetto, la P.O. ricoperta dal dipendente [omissis] all’interno del Comune di [omissis] e l’attività esercita dalla moglie, operante nello stesso settore, integrano una ipotesi di conflitto di interessi, anche se non espressamente rinvenibile in una norma di legge, poiché l’incompatibilità in esame non è di tipo formale ma “materiale”. (vedi in proposito il parere sulla normativa del 9/11/2015 – AG/76/2015). Anche se il SG nega che il funzionario del comune abbia mai affidato appalti alla coniuge, giova ricordare che nell’Orientamento n. 95 del 7 ottobre 2014, l’Autorità ha affermato che “qualora sussista un conflitto di interessi anche solo potenziale, l’obbligo di astensione dei pubblici dipendenti di cui all’art. 6 bis, della l. n. 241/1990 costituisce una regola di carattere generale che non ammette deroghe ed eccezioni”. In questo senso depone anche l’Orientamento n. 78 del 23 settembre 2014 e le regole richiamate dall’art. 6 bis della l. 241/1990 – introdotto dall’art. 1, co. 41, della l. 190/2012 – secondo cui “il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale, devono astenersi per non incorrere nelle conseguenze connesse all’attuarsi del conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale”, tesa a minare il principio di integrità, creando il sospetto del venir meno dell’imparzialità nell’agire amministrativo. Tale disposizione pone a carico di questi soggetti un obbligo di astenersi dall’adottare anche gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale, nonché un dovere di segnalazione a carico dei responsabili. Come chiarito dal P.N.A. (All. 1, par. B.6), l’astensione dalla partecipazione alla decisione (sia essa endoprocedimentale o finale) del titolare dell’interesse va coordinata con il DPR 62/2013 il quale all’art. 7 stabilisce che “il dipendente si astiene dal partecipare all’adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull’astensione decide il responsabile dell’ufficio di appartenenza”. Infine,si osserva che il citato articolo 7 del DPR 62/2013 risulta recepito integralmente nel codice di comportamento del Comune di [omissis] (art. 7). In conclusione, a parere dell’Ufficio, nel caso di specie, sussistono le condizioni per poter affermare l’esistenza del conflitto di interessi.
Tutto ciò premesso e rappresentato
DELIBERA
1. La rilevata sussistenza di un conflitto di interessi a carico del funzionario [omissis] del Comune di [omissis] relativamente all’espletamento delle procedure di gara per la gestione di eventi che abbiano ad oggetto le attività della impresa in cui sia coinvolto il coniuge, signora [omissis];
2. di dare notizia di tale rilevato conflitto di interessi al Sindaco ed al RPC/SG del Comune di [omissis] affinché pongano rimedio a tale condizione».
Daniele Majori – Avvocato e consulente aziendale
Fonte:www.anac.it
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