(Tar Calabria, Catanzaro, sez. II, 13 gennaio 2016, n. 84)
«[E’] ormai inequivoca la distinzione tra oneri di sicurezza da interferenze e oneri di sicurezza aziendali (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., 20 marzo 2015, n. 3).
I costi da interferenze, contemplati dagli art. 26, commi 3, 3-ter e 5, d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e 86, comma 3-ter, 87 comma 4, e 131, d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163:
a) servono a eliminare i rischi da interferenza, intesa come contatto rischioso tra il personale del committente e quello dell’appaltatore, oppure tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti;
b) sono quantificati a monte dalla stazione appaltante, nel D.U.V.R.I (documento unico per la valutazione dei rischi da interferenze, art. 26, cit. d.lgs. n. 81 del 2008) e, per gli appalti di lavori, nel PSC (piano di sicurezza e coordinamento, art. 100, d.lgs. n. 81 del 2008);
c) non sono soggetti a ribasso, perché ontologicamente diversi dalle prestazioni stricto sensu oggetto di affidamento.
I “costi interni o aziendali”, cui si riferiscono l’art. 26, comma 3, quinto periodo, d.lgs. n. 81 del 2008 e gli art. 86 comma 3-bis, e 87 comma 4, secondo periodo, d.lgs. n. 163 del 2006:
a) sono propri di ciascuna impresa connessi alla realizzazione dello specifico appalto, sostanzialmente contemplati dal documento di valutazione dei rischi;
b) sono soggetti a un duplice obbligo in capo all’amministrazione e all’impresa concorrente.
E’ stato poi chiarito (Cons. Stato, Ad. Plen., 2 novembre 2015, n. 9) che non sono legittimamente esercitabili i poteri attinenti al soccorso istruttorio nel caso di omessa indicazione degli oneri di sicurezza aziendali.
7.2. – Quanto ai costi di sicurezza da interferenze, posto che si tratta, come specificato dall’Adunanza Plenaria, di elementi ontologicamente esterni alle prestazioni oggetto di affidamento, predeterminati dalla stessa stazione appaltante e immodificabili, non paiono esservi ostacoli normativi o sistematici ad ammettere il soccorso istruttorio da parte della stazione appaltante nel caso in cui il soggetto concorrente li abbia indicati in misura diversa da quanto previsto dalla legge speciale di gara.
Infatti, la loro erronea indicazione non determina l’incertezza dell’offerta economica complessiva, giacché gli oneri di sicurezza da interferenze possono essere agevolmente ricondotti alla misura predeterminata.
Non a caso, la giurisprudenza del Consiglio di Stato ha in passato affermato la validità dell’offerta in cui mancava l’indicazione dei (soli) costi per la sicurezza da interferenze (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 17 gennaio 2011, n. 209)
Il ragionamento appare suffragato da quanto stabilito dall’art. 46, comma 1-ter d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, come introdotto dal d.l. 24 giugno 2014, n. 90, conv. con mod. dalla l. 11 agosto 2014, n. 114, che estende l’applicabilità del precedente art. 38, comma 2-bis anche a ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando o al disciplinare di gara.
7.3. – Peraltro, nel caso di specie non può omettersi di rilevare che l’erronea indicazione degli oneri di sicurezza da interferenze appare essere almeno in parte imputabile alla stazione appaltante, che ha allegato al bando di gara un documento in cui essi sono stati indicati in misura diversa da quella poi prevista nella lettera di invito.
Non a caso, ben 11 concorrenti hanno indicato gli oneri di sicurezza da interferenze nella misura originariamente prevista (sia pure in via non ufficiale) nell’allegato al bando di gara.
8. – Conclusivamente, il ricorso deve trovare accoglimento, con annullamento dei provvedimenti impugnati, nella misura in cui abbiano disposto (o comunque da essi sia derivata) l’esclusione della ricorrente.
Nel riesercitare i propri poteri, l’amministrazione resistente osserverà la regola derivante dalla combinata applicazione degli artt. 46, comma 1-ter e 38, comma 2-bis d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163».
Daniele Majori – Avvocato e consulente aziendale
Fonte:www.giustizia-amministrativa.it
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