(Tar Lazio, Roma, sez. III Quater, 21 ottobre 2015, n. 12060)
«Con il ricorso in epigrafe la odierna ricorrente impugna la comunicazione prot. N. 483766 dell’11 settembre 2015, con la quale la Regione Lazio ha comunicato l’esclusione della ricorrente dalla procedura […].
In particolare, con la suindicata nota, la Direzione regionale centrale acquisti ha rilevato, in sede di esclusione, che:
– il plico pervenuto risulta sprovvisto dell’indicazione del mittente;
– il plico pervenuto non riporta, come previsto alla pag. 7, punto 3 del disciplinare di gara, l’oggetto della gara con la [relativa] dicitura […];
– il plico pervenuto non riporta, altresì, come previsto dal medesimo disciplinare di gara, l’indicazione del lotto o dei lotti per i quali si presenta offerta.
Deduce la ricorrente la illegittimità del provvedimento impugnato per violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili.
Si è costituita in giudizio la Regione Lazio deducendo la infondatezza della domanda e chiedendone il rigetto.
Alla camera di consiglio del 20 ottobre 2015 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso è fondato.
Osserva il Collegio come le carenze rilevate dalla Commissione e relative alla mancata indicazione, nella parte esterna del plico inviato, del mittente, dell’oggetto della gara e dei lotti ai quali si intende partecipare, non risultano requisiti richiesti a pena di esclusione.
Sotto tale profilo, infatti, le carenze indicate non possono in alcun modo concretizzare alcuna delle ipotesi tassative di esclusione delineate nell’art. 46, comma 1 bis, D.Lgs. n. 106/2006, né quelle indicate nel Disciplinare di gara, nell’ambito del quale l’indicazione a pena di esclusione è riferita unicamente alle prescrizioni richieste al fine di garantire l’integrità del plico, in aderenza a quanto previsto dal citato art. 46 bis.
Sotto tale profilo, del resto, occorre rilevare che il plico inviato dalla ricorrente risulta perfettamente sigillato con nastro adesivo e tale da non ingenerare alcun dubbio sulla segretezza del suo contenuto.
Né, del resto, viene in discussione, nella fattispecie di cui all’odierno ricorso, un profilo afferente l’incertezza in merito alla provenienza dell’offerta da parte della ricorrente; sotto tale profilo, infatti, oltre alla circostanza secondo cui l’Amministrazione ha registrato senza riserve il ricevimento dell’offerta, invitando altresì la ricorrente a partecipare alla prima seduta, occorre rilevare che sul nastro adesivo del plico vi era anche il timbro della ricorrente, con tutti gli elementi identificativi della azienda mittente.
Conseguentemente e per i motivi esposti, il ricorso deve essere accolto e, per l’effetto, devono essere annullati i provvedimenti impugnati».
Daniele Majori – Avvocato e consulente aziendale
Fonte:www.giustizia-amministrativa.it
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