Appalti pubblici, Contratti pubblici, Processo amministrativo

L’art. 79 d.lgs. n. 163/2006 non prevede forme tassative e, pertanto, deve essere coordinato con le regole generali in materia di conoscenza degli atti amministrativi (e, in particolare, con l’art. 41, co. 2, c.p.a.); infatti, l’art. 120, co. 5, c.p.a. attribuisce rilevanza, ai fini della decorrenza del termine breve di 30 giorni in esso previsto, alla «conoscenza dell’atto» e nella medesima linea interpretativa si pone anche la Corte di giustizia UE, la quale ha statuito che la decorrenza del termine per impugnare atti delle procedure di affidamento va fatta risalire al momento in cui un destinatario, al quale è richiesto di tutelare diligentemente i propri interessi, «ha contezza anche delle ragioni sulle quali l’atto lesivo poggia» (nella fattispecie, il Consiglio di Stato ha confermato l’irricevibilità del ricorso di primo grado, in quanto proposto dopo il decorso del termine di 30 giorni dalla comunicazione della revoca dell’aggiudicazione, avvenuta con una nota recante la chiara manifestazione di volontà di porre nel nulla gli esiti della gara e, in sintesi, le ragioni fondamentali della stessa determinazione).

(Consiglio di Stato, sez. V, 1° agosto 2015, n. 3773)

«Punto risolutivo del presente appello, ai sensi degli artt. 120, comma 10, e 74 cod. proc. amm., è stabilire se la revoca dell’aggiudicazione definitiva della gara per l’affidamento in appalto del servizio di brokeraggio assicurativo, adottata dall’azienda resistente con delibera del proprio consiglio d’amministrazione nella seduta del 28 novembre 2011 (nel citato verbale n. 16), sia stata validamente comunicata all’odierna appellante con nota n. 11756 in pari data. In particolare occorre accertare se in virtù di tale adempimento partecipativo possa dirsi acquisita in capo al relativo destinatario la conoscenza dell’atto lesivo, e nella stessa comunicazione possa conseguentemente individuarsi la decorrenza ai sensi dell’art. 41, comma 1, cod. proc. amm. del termine decadenziale di 30 giorni, ai sensi del combinato disposto degli artt. 120, comma 5, e 29 cod. proc. amm., per l’impugnativa giurisdizionale.
2. Al quesito deve essere data risposta affermativa, per cui l’appello deve essere respinto, essendo la sentenza di primo grado correttamente fondata sull’autonoma statuizione di irricevibilità del ricorso, per effetto della quale l’odierna appellante non vanta più alcun interesse a vedersi esaminate le censure di merito nei confronti del provvedimento impugnato (cfr. le pronunce di questo Consiglio di Stato: Sez. IV, 7 aprile 2015, n. 1769, 22 dicembre 2014, n. 6337; Sez. V, 29 ottobre 2014, n. 5375, 28 aprile 2014, n. 2195; Sez. VI, 4 marzo 2015, n. 1053, in cui si è affermato che la sentenza di primo grado fondata su una pluralità di ragioni tra loro autonome, ciascuna delle quali di per sé idonea a supportare la parte dispositiva del provvedimento, è legittima e non può essere annullata se anche solo una di esse resista all’impugnazione; da ultimo: si veda quanto statuito dall’Adunanza plenaria nella sentenza 27 aprile 2015, n. 5, secondo cui l’accertata legittimità di un capo autonomo del provvedimento «implica la perdita di interesse del ricorrente all’esame delle altre doglianze»).
3. Infatti, va rilevato quanto segue:
– la comunicazione di revoca dell’aggiudicazione, di cui alla citata nota n. 11756 di prot. del 28 novembre, ricevuta via fax in pari data dall’odierna appellante, recita quanto segue: «Si comunica che il Consiglio di Amministrazione
[dell’azienda resistente] nella seduta del 28/11/2011, ha deliberato, ad ogni effetto di legge, per sopravvenuti motivi di opportunità e per evidenti ragioni di convenienza economica dipendenti dal mancato reperimento di offerte assicurative adeguate e corrispondenti alle esigenze dell’Azienda, e nell’esclusivo interesse pubblico, allo scopo di far fronte alla assoluta emergenza relativa alla copertura assicurativa RCA in scadenza alle ore 24:00 del 30/11/2011, la revoca dell’aggiudicazione definitiva dell’appalto relativo al servizio di brokeraggio assicurativo in oggetto precedentemente deliberata, in Vs. favore, dal Consiglio di Amministrazione (…) nella seduta del 28/09/2011. Pertanto, a decorrere dalla data odierna, siete sollevati da ogni impegno nei confronti [dell’azienda resistente]…»;
– la nota contiene dunque la chiara manifestazione di volontà dell’Azienda di trasporti di porre nel nulla gli esiti della gara precedentemente aggiudicata in favore
[dell’odierna appellante];
– gli effetti lesivi dell’atto sono dunque chiaramente percepibili per il destinatario, così come le motivazioni dello stesso;
– è dunque applicabile la consolidata giurisprudenza di questo Consiglio di Stato secondo cui la piena conoscenza dell’atto ex art. 41, comma 2, cod. proc. amm. si concretizza con la cognizione dei suoi elementi essenziali, e segnatamente della sua portata dispositiva e della sua valenza lesiva (da ultimo: Sez. III, 16 giugno 2015, n. 3025; Sez. V, 16 febbraio 2015, n. 777);
– deve invece respingersi l’assunto secondo cui solo con la conoscenza integrale del verbale della seduta consiliare del 28 novembre 2011 (n. 16)
[l’odierna appellante] ha potuto comprendere le effettive ragioni della revoca e proporre conseguentemente la presente impugnativa giurisdizionale;
– come sopra accennato, rispetto al verbale in questione, successivamente acquisito dall’odierna appellante, la nota con cui il suo contenuto è stato comunicato per sunto reca comunque sia le ragioni fondamentali che la determinazione conclusiva in modo compiuto ed esaustivo;
– pertanto, l’acquisizione di ulteriori elementi informativi per effetto dell’atto in forma integrale avrebbe in ipotesi potuto condurre alla proposizione di motivi aggiunti, ma non già, a fronte di una originaria esternazione chiara della volontà di revocare l’aggiudicazione e delle sottese ragioni, dilazionare la decorrenza del termine decadenziale per l’impugnativa;
– non sono del pari fondate le censure formulate dalla compagnia di brokeraggio secondo cui il provvedimento avrebbe dovuto essere rivestito delle forme tipiche previste dall’art. 79, comma 5, cod. contratti pubblici, per cui «solo con il verbale trasmesso il 27.12.2011 (…) l’appellante ha potuto sindacare con completezza le scelte dell’amministrazione e quindi valutare le possibilità di esercitare il diritto di azione giurisdizionale» (pag. 5 dell’appello);
– in primo luogo: le comunicazioni previste dalla citata disposizione del codice appalti (al comma 5) riguardano provvedimenti adottati in sede di procedura di affidamento diversi da quello impugnato nel presente giudizio: in essa si fa riferimento ai provvedimenti di esclusione, di aggiudicazione e le decisioni di non aggiudicare, mentre nel presente giudizio è in contestazione un provvedimento di revoca dell’aggiudicazione già disposta;
– in secondo luogo, le forme imposte dall’art. 79 si imperniano essenzialmente sull’esternazione della motivazione, che nel caso di specie
[l’azienda resistente] ha fornito in modo compiuto, come si evince dalla contenuto della nota sopra riportato;
– inoltre, in via generale, per incontrastata giurisprudenza di questo Consiglio di Stato il termine decadenziale per impugnare gli atti delle procedure di affidamento di appalti pubblici decorre dalla conoscenza di quest’ultima comunque acquisita dall’impresa partecipante alla gara dell’atto lesivo dei suoi interessi (da ultimo: Sez. III, 7 gennaio 2015, n. 25, 25 novembre 2014, n. 5830; Sez. IV, 20 gennaio 2015, n. 143; Sez. V, 24 febbraio 2015, n. 856, 13 febbraio 2013, n. 863; in precedenza: Ad. plen. 31 luglio 2012, n. 31);
– l’orientamento richiamato si fonda sulla constatazione che l’art. 79 d.lgs. n. 163/2006 non prevede forme tassative, ma è finalizzato a conciliare le esigenze di conoscenza degli atti e di tutela giurisdizionale con quelle di celerità che governano la materia delle procedure di affidamento di appalti pubblici (art. 2, comma 1, cod. contratti pubblici) e di certezza dell’azione amministrativa, dovendo pertanto essere coordinato con le regole generali in materia di conoscenza degli atti amministrativi (ed in particolare l’art. 41, comma 2, cod. proc. amm.);
– ed infatti, il citato art. 120, comma 5, attribuisce rilevanza ai fini della decorrenza del termine breve di 30 giorni in esso previsto alla «conoscenza dell’atto»;
– nella medesima linea interpretativa si pone la Corte di giustizia UE, la quale ha statuito che la decorrenza del termine per impugnare atti delle procedure di affidamento va fatta risalire al momento in cui un destinatario, al quale è richiesto di tutelare diligentemente i propri interessi, «ha contezza anche delle ragioni sulle quali l’atto lesivo poggia» (sentenza 8 maggio 2014, C-161/2013);
– la portata generale dei principi finora richiamati consente la loro pacifica applicazione anche a provvedimenti della specie di quelli oggetto del presente giudizio, e cioè di revoca dell’aggiudicazione definitiva, come recentemente affermato da questa Sezione nella sentenza 10 febbraio 2015, n. 684 (nella medesima linea, con riguardo ai termini introdotti per il contenzioso sulle opere pubbliche dal d.l. n. 67/1997, cfr. la sentenza dell’Adunanza plenaria 14 febbraio 2001, n. 2).
4. Pertanto, considerato che
[l’odierna appellante] ha proposto ricorso il 26 gennaio 2012, quando già era spirato il termine di 30 giorni previsto dall’art. 120, comma 5, cod. proc. amm. (pacificamente applicabile anche a provvedimenti di autotutela adottati nelle procedure di affidamento di contratti pubblici: Sez. V, 10 febbraio 2015, n. 684, sopra richiamata), del tutto legittima ed in grado di paralizzare l’esame delle censure di merito riproposte nel presente appello, è la statuizione di irricevibilità adottata dal TAR Salerno».

Daniele Majori – Avvocato amministrativista

Fonte:www.giustizia-amministrativa.it

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