(Tar Puglia, Lecce, sez. I, 22 luglio 2015, n. 2231)
«Questo TAR, con sentenza n. 2531/14, dopo ampia disamina delle condizioni occorrenti per la prova del passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo non opposto, ha chiarito, anche mediante rinvio a pronunce della Suprema Corte, che: “il decreto ingiuntivo, ancorché non tempestivamente opposto e benché provvisoriamente esecutivo, se non munito di decreto di esecutorietà ex art. 647 c.p.c., non può ritenersi passato in cosa giudicata formale e sostanziale”. Ciò in considerazione del fatto che nell’ambito del procedimento monitorio il codice di rito contempla la dichiarazione di esecutività ai sensi dell’art. 647 c.p.c.,norma che attribuisce al giudice il compito di verificare che l’ingiunto sia venuto a conoscenza del decreto attraverso una corretta notifica dello stesso e non abbia proposto opposizione o non si sia costituito nei termini di legge.
In particolare, la pronuncia citata ha operato un richiamo a Cass. civ, I, 27.1.2014, n. 1650, secondo cui: “il decreto di esecutorietà si distingue dalla mera attestazione di cancelleria, cui non può certamente reputarsi equivalente, sia sotto il profilo dell’organo emanante, sia sotto quello del contenuto del controllo, limitato il primo al fatto storico della mancata opposizione decorso il termine perentorio ed il secondo esteso all’accertamento della regolarità della notificazione (art. 643 c.p.c.) […]”.
Il Collegio condivide tale orientamento, al quale intende dare continuità.
Ne consegue che, qualora non venga prodotta la suddetta attestazione giudiziale, il ricorso va dichiarato inammissibile, per difetto di legittimazione ad agire da parte del ricorrente.
4. Nella specie, la ricorrente, con riferimento ai decreti ingiuntivi suindicati, ha prodotto unicamente attestazione di cancelleria di mancata opposizione nei termini di legge.
Senonché, per le ragioni sopra esposte, tale attestazione non può ritenersi equivalente a quella operata dal giudice ex art. 647 c.p.c, non essendovi alcuna certezza in ordine alla regolarità della notifica del ricorso per decreto monitorio.
Per tali ragioni, l’odierno ricorso va dichiarato inammissibile».
Daniele Majori – Avvocato Amministrativista in Roma
Fonte:www.giustizia-amministrativa.it
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