(Tar Campania, Napoli, sez. II, 27 luglio 2015, n. 3942)
«Non merita accoglimento […] la contestazione riferita alle carenze delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti ex art. 38 del d. lgs. n. 163 del 2006, argomentata dalla difesa della ricorrente sulla base della considerazione che la dichiarazione è stata resa soltanto da uno dei due soci detentori di una eguale quota di partecipazione (pari al 35%), tenuto conto della composizione complessiva della compagine societaria (composta da tre soci).
2.2. Come chiarito anche dall’Adunanza Plenaria (sentenza n. 24 del 2013), scopo della normativa in esame è quello di garantire attraverso l’obbligo delle dichiarazioni per “il socio di maggioranza” che le stazioni appaltanti possano verificare l’affidabilità morale delle società concorrenti con un ristretto numero di soci e che sussistano perciò i relativi requisiti in capo al socio che esercita un potere decisionale condizionante la gestione, dovendosi, comunque, assicurare l’osservanza del principio della tassatività e tipizzazione delle cause di esclusione, posto con l’art. 46, comma 1bis del Codice, evitando perciò che la nozione di “socio di maggioranza” sia possibilmente diversa a seconda della valutazione discrezionale delle stazioni appaltanti.
2.3. Nel caso in cui, come nella fattispecie, la compagine societaria sia composta da tre soci nessuno dei quali in possesso di una partecipazione al 50%, nessun socio ha potere determinante, con conseguente esclusione dell’obbligo di dichiarazione, tenuto conto della latitudine interpretativa consentita dalla disposizione, la quale,comunque, si riferisce al “socio di maggioranza”, precludendo la diversa opzione ermeneutica sostenuta dalla difesa di parte ricorrente».
Daniele Majori – Avvocato Amministrativista
Fonte:www.giustizia-amministrativa.it
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