(Tar Sicilia, Palermo, sez. II, 18 novembre 2014, n. 2897)
«L’impugnato decreto assessoriale […] introduce un nuovo ed ulteriore obbligo nei confronti delle imprese, che hanno pendenti già da tempo le domande per il rilascio del titolo abilitativo, non previsto dalla norma di legge.
La giurisprudenza amministrativa (cfr. C.d. S., Sez. V – sentenza 9 settembre 2013 n. 4473), condivisa dal Collegio, ha sottolineato come nel caso di istanza di rilascio di una autorizzazione unica per la realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile il termine massimo di 180 giorni dalla presentazione della richiesta, entro il quale deve concludersi, ex art. 12 del d.lgs. n. 387/2003, il procedimento per il rilascio dell’autorizzazione unica risponde a evidenti finalità di semplificazione e accelerazione, sicché detto termine può essere qualificato come principio fondamentale in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia.
Il Giudice delle leggi ha in passato avuto modo di sanzionare con l’annullamento quelle disposizioni di alcune norme di legge regionale che, in violazione del mentovato art. 12 D.Lgs. 387/03, introducevano nell’ambito del procedimento autorizzativo nuovi e diversi adempimenti rispetto alla previsione di legge nazionale (cfr. Cort. Cost. 1 aprile 2010, n. 124).
Anche la giurisprudenza amministrativa ha sanzionato con l’annullamento le varie disposizioni in cui surrettiziamente le Regioni hanno tentato di introdurre ipotesi di decadenza dell’istanza di autorizzazione non previste dalla normativa nazionale (cfr. T.A.R. Calabria, Sez. I, 4 luglio 2012 , n. 676; T.A.R. Bari, sent. 2081/2012).
Non è revocabile in dubbio, trovando il confronto anche in alcune pronunce della Corte Costituzionale (cfr. sent. 224/2012), che anche le Regioni a Statuto speciale, quale la Regione Siciliana, siano tenute al rispetto dei principi in materia di “energia” dettati dal legislatore nazionale atteso che l’art. 12 D.Lgs. 387/2003 costituisce attuazione nel nostro ordinamento delle disposizioni normative europee in materia di produzione di energia da fonte rinnovabile. La relativa disciplina è quindi annoverabile tra le materia di competenza legislativa concorrente».
Daniele Majori – Avvocato Amministrativista in Roma
Fonte:www.giustizia-amministrativa.it
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