(Tar Sicilia, Palermo, sez. III, 18 novembre 2014, n. 2914)
«Dalla documentazione depositata in giudizio, emerge che l’impresa [Alfa] è stata ammessa alla gara nonostante abbia presentato una offerta economica che reca in calce solo il timbro dell’impresa ma non anche la firma. L’ipotesi censurata rientra tra quelle contemplate come cause di esclusione dall’art. 46, comma 1 bis del Codice dei contratti e si appalesa come vizio che fa venir meno un elemento essenziale dell’offerta stessa. Sul punto possono essere richiamate numerose pronunce della sez. V del Consiglio di Stato (20/4/2012, n. 2317; 25/1/2011, n. 528 e 7/11/2008 n. 5547) ove si rimarca che la sottoscrizione dell’offerta di gara “si configura come lo strumento mediante il quale l’autore fa propria la dichiarazione contenuta nel documento, serve a rendere nota la paternità ed a vincolare l’autore alla manifestazione di volontà in esso contenuta. Essa assolve la funzione di assicurare provenienza, serietà, affidabilità e insostituibilità dell’offerta e costituisce elemento essenziale per la sua ammissibilità, sia sotto il profilo formale che sotto quello sostanziale, potendosi solo ad essa riconnettere gli effetti dell’offerta come dichiarazione di volontà volta alla costituzione di un rapporto giuridico. La sua mancanza inficia, pertanto, la validità e la ricevibilità della manifestazione di volontà contenuta nell’offerta”. Né rileva la circostanza che sia stato apposto un timbro della ditta in calce al documento, non avendo tale elemento un autonomo rilievo giuridico in grado di assicurare con certezza la paternità del documento al suo autore».
Daniele Majori – Avvocato Amministrativista in Roma
Fonte:www.giustizia-amministrativa.it
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