(Tar Lombardia, Milano, sez. III, 13 novembre 2014, n. 2747)
«La progettazione e la realizzazione dell’intervento viabilistico […] è stata sottoposta a Valutazione di impatto ambientale (VIA) e non a Valutazione ambientale strategica (VAS).
I ricorrenti denunciano l’illegittima omissione di tale ultima procedura, atteso che l’art. 6 del D. Lgs. n. 152 del 2006 imporrebbe una siffatta valutazione per “i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull’ambiente e sul patrimonio culturale”.
Tuttavia il previsto intervento sulle infrastrutture viabilistiche, ad un attento e approfondito esame, risulta essere, e non soltanto a livello di denominazione, un progetto, seppure di rilevante impatto, non potendosi ragionevolmente qualificare come piano o programma. Difatti la procedura relativa alla realizzazione di una singola opera, seppure complessa e necessariamente interdipendente da altri interventi, va certamente ricondotta all’ambito dei progetti, connotati da una precedente pianificazione e da una già avvenuta predisposizione per la fase attuativa e realizzativa vera e propria, oltre ad essere caratterizzati da una relativa minore ampiezza rispetto ai piani e programmi, che di solito richiedono ulteriori fasi di specificazione ai fini della loro concreta esecuzione.
Nel caso di specie, la realizzazione della riqualificazione [suindicata], rappresenta già lo stadio finale dell’intervento, essendone già stata superata la fase previsionale e trovandosi nella fase attuativa dello stesso.
La qualificazione del predetto intervento come progetto, e non come piano o programma, determina l’inapplicabilità allo stesso della procedura di VAS, risultando pertanto legittima la sua effettiva sottoposizione alla (sola) procedura di VIA; ciò è avvenuto sul presupposto che “la sottoposizione alla valutazione ambientale strategica (V.A.S.) riguarda tutti i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull’ambiente e sul patrimonio culturale. Come risulta dall’art. 11 del D. Lgs. n. 152 del 2006 ‘la fase di valutazione è effettuata anteriormente all’approvazione del piano o del programma, ovvero all’avvio della relativa procedura legislativa, e comunque durante la fase di predisposizione dello stesso. Essa è preordinata a garantire che gli impatti significativi sull’ambiente derivanti dall’attuazione di detti piani e programmi siano presi in considerazione durante la loro elaborazione e prima della loro approvazione’. Ne discende, quindi, che la stessa non trova applicazione alla fattispecie in esame che ha ad oggetto un singolo progetto per un’opera pubblica ben localizzata e definita e che dunque correttamente è stato sottoposto alla sola valutazione di impatto ambientale” (T.A.R. Campania, Napoli, VII, 27 maggio 2013, n. 2766; altresì, Consiglio di Stato, IV, 6 maggio 2013, n. 2446; T.A.R. Puglia, Bari, III, 5 giugno 2014, n. 682)».
Daniele Majori – Avvocato Amministrativista in Roma
Fonte:www.giustizia-amministrativa.it
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