(Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, ord. 15 settembre 2014, n. 536)
«[C]onsiderato che, alla luce della produzione documentale effettuata dall’appellante, risulta indispensabile richiedere chiarimenti sui fatti di causa alle amministrazioni appellate con relazione – corredata da idonea documentazione sistemata in ordine cronologico e munita di apposito indice – da depositare entro il termine di quarantacinque giorni dalla comunicazione della presente ordinanza;
considerato altresì che il dovere di chiarezza e sinteticità degli atti è sancito agli artt. 3, comma 2, e 26, comma 1, c.p.a. e che, oltre ad essere condiviso dalla giurisprudenza amministrativa (C.G.A. 19 aprile 2012 n. 395), è stato di recente affermato pure dalle sezioni unite della Corte di Cassazione (Cass., S.U., 11 aprile 2012 n. 5698);
considerato che il predetto dovere di chiarezza e sinteticità degli atti risponde anche ad esigenze avvertite in sede sovranazionale, così come dimostrato dalle «Istruzioni pratiche alle parti relative ai ricorsi diretti e alle impugnazioni» redatto in ambito europeo dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea;
considerato che il presente appello consta, escluse le relate di notifica in calce all’atto, di centoventisette pagine;
considerato che l’atto di appello, con circa 28-30 righi per pagina, appare palesemente non proporzionato al livello di complessità della causa e reca un evidente abuso della funzione di c.d. “copia e incolla”, applicata ad atti già necessariamente presenti nel fascicolo (ricorso di primo grado e sentenza appellata);
considerato che possono anche profilarsi ragioni di inammissibilità del ricorso quando è particolarmente difficoltosa l’individuazione della materia del contendere e quando si contravviene alla regola dell’immediato coordinamento tra la sentenza impugnata e i motivi di censura (Cass., S.U., 17 luglio 2009 n. 16228);
considerato dunque che per la decisione dell’impugnazione (e il rispetto anche da parte di questo Consiglio del dovere di chiarezza e sinteticità di cui al citato art. 3, comma 2, c.p.a.) parte appellante va invitata a produrre una memoria riepilogativa – che contenga l’esposizione chiara, sintetica ed omnicomprensiva di tutte le censure già proposte nel presente giudizio di impugnazione – alla quale fare riferimento per la decisione del presente giudizio;
considerato che tale memoria dovrà orientativamente essere:
– di non oltre venti pagine per un massimo di venticinque righi per pagina;
– su formato A4;
– facilmente leggibile e redatta solo su una faccia della pagina («recto» e non «recto verso»);
– con testo scritto in caratteri di tipo corrente nonché con interlinee e margini adeguati;
considerato che la predetta memoria dovrà essere depositata almeno quaranta giorni prima dell’udienza pubblica fissata per la decisione nel merito dell’appello […]».
Daniele Majori – Avvocato Amministrativista in Roma
Fonte:www.giustizia-amministrativa.it
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