(Tar Campania, Napoli, sez. II, 16 ottobre 2014, n. 5377)
«In via preliminare la Sezione ritiene di dover evidenziare che il silenzio della Pubblica Amministrazione può formarsi non solo ove un obbligo giuridico di provvedere derivi da una norma di legge, da un regolamento o da un atto amministrativo, ma anche quando sia desumibile da prescrizioni di carattere generico e dai principi generali regolatori dell’azione amministrativa quali il dovere di correttezza e di buona amministrazione della parte pubblica.
Nel caso particolare di silenzio della P.A. su istanza di permesso di costruire in area non sottoposta a vincoli, pur essendo astrattamente configurabile un’ipotesi di silenzio-assenso (ai sensi della nuova formulazione dell’art. 20 del D.P.R. n. 380 del 2001, conseguente alle modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011, convertito con la Legge n.106 del 2011), può comunque ritenersi ammissibile l’azione avverso il silenzio inadempimento ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., essendo rimessa al giudice la valutazione (in relazione alle specificità della fattispecie esaminata, alla natura del potere esercitato dall’amministrazione ed al complesso degli interessi coinvolti) circa la sussistenza dell’obbligo dell’amministrazione di provvedere, come nell’ipotesi in cui l’edificazione sia correlata ad un iter procedimentale articolato e complesso, nell’ambito del quale l’azione dell’amministrazione risulti connotata anche dall’esercizio di valutazioni discrezionali».
Daniele Majori – Avvocato Amministrativista in Roma
Fonte:www.giustizia-amministrativa.it
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