(Consiglio di Stato, sez. IV, 3 ottobre 2014, n. 4958)
«Non ha […] pregio giuridico la censura concernente la carenza della certificazione specifica di qualità in capo [alla società Alfa].
In caso di avvalimento, infatti, l’impresa ausiliata può senz’altro utilizzare tutti i requisiti afferenti alla capacità economica e tecnica dell’impresa ausiliaria, non esclusa la certificazione di qualità.
In tal senso è stato chiarito che “nelle gare pubbliche la certificazione di qualità, essendo connotata dal precipuo fine di valorizzare gli elementi di eccellenza dell’organizzazione complessiva, è da considerarsi anch’essa requisito di idoneità tecnico organizzativa dell’impresa, da inserirsi tra gli elementi idonei a dimostrarne la capacità tecnico professionale assicurando che l’impresa, cui sarà affidato il servizio o la fornitura, sarà in grado di effettuare la prestazione nel rispetto di un livello minimo di qualità accertato da un organismo a ciò predisposto” (così Cons. Stato, Sez. V, 20 dicembre 2013, n. 6125, vedi anche Sez. V, 6 marzo 2013, n. 1368).
L’unico limite è costituito dalla condizione che l’avvalimento sia effettivo, e non fittizio -ciò che non è revocato in dubbio dall’appellante- poiché, come pure osservato, non potrebbe ammettersi che sia “prestata” la sola certificazione di qualità (Cons. Stato, Sez. III, 18 aprile 2011, n. 2343).
Peraltro, ulteriore conferma della riferibilità dell’avvalimento anche alla certificazione di qualità deve rinvenirsi nell’art. 50 del d.lgs. n. 163/2006, che ammette l’avvalimento nel caso di sistemi di attestazione e sistemi di qualificazione».
Daniele Majori – Avvocato Amministrativista in Roma
Fonte:www.giustizia-amministrativa.it
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