(Tar Lazio, Roma, sez. III Ter, 23 settembre 2014, n. 9916)
«[V]a affermata la giurisdizione del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, lett. a), n. 2 e lett. c) del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (Cass. SU 12111/2013), rientrando il contratto di servizio nell’ambito dei c.d. “accordi sostitutivi di provvedimento amministrativo”, con i quali vengono disciplinate le modalità di espletamento del servizio affidato in concessione al gestore, regolando il rapporto instaurato dalla P.A. con lo stesso in tutti i suoi aspetti, dei quali soltanto quelli relativi alla determinazione ed erogazione dei corrispettivi sono impostati su base paritaria e, come tali, attribuiti alla cognizione del giudice ordinario, mentre tutte le altre controversie, attinenti alla esecuzione di tali negozi di diritto pubblico, rimangono riservate alla giurisdizione del G.A., in base alla generale previsione di cui alla precedente lett. a), n. 1.
La Cassazione ha, altresì, specificato che tale attribuzione “risulta rafforzata dall’espressa menzione, contenuta nella lett. c), delle controversie attinenti alla vigilanza e controllo dell’attività del gestore, in quanto relative ad aspetti del rapporto nei quali la P.A. concedente non opera sul piano paritario, bensì in evidente posizione di supremazia, giustificata dall’interesse collettivo a salvaguardia del quale esercita le suddette funzioni, dirette alla verifica della corretta esplicazione dei compiti affidati al gestore del servizio, che comunque rimane un’attività di natura pubblica, anche nei casi in cui venga svolto da un soggetto privato”.
Ne consegue che, per effetto del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, art. 4, comma 1, all. 4, resta devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo la controversia avente ad oggetto il rispetto degli obblighi nascenti da una convenzione stipulata tra una pubblica amministrazione concedente ed un privato, volta a disciplinare il contenuto di una concessione, trattandosi di un causa inerente all’esecuzione di accordo da qualificare come integrativo o sostitutivo di provvedimento amministrativo concessorio, ai sensi dell’art. 133, lett. a), n. 2, del citato D.Lgs., che individua tali controversie tra quelle riservate al giudice amministrativo (v. anche ord. Cass. S.U. n. 1713 del 24.1.2013).
Atteso che il caso trattato dalla Cassazione è del tutto analogo a quello sub judice, il Tribunale deve affermare la propria giurisdizione anche nella odierna controversia».
Daniele Majori – Avvocato Amministrativista in Roma
Fonte:www.giustizia-amministrativa.it
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