Appalti pubblici, Contratti pubblici

Dopo la sentenza n. 486/2014 del Tar Veneto e le successive precisazioni del Ministero del Lavoro, l’INPS chiarisce che i Durc per verifica di autodichiarazione continueranno ad essere definiti sulla base della situazione contributiva riferita alla data in cui la dichiarazione, da parte dell’interessato, è stata resa, con l’unica eccezione rappresentata dalla previsione che disciplina il rilascio del Durc in presenza di certificazione dei crediti, ai sensi dell’art. 13 bis, comma 5, del decreto legge 7 maggio 2012, n. 52 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94.

A seguito della sentenza n. 486 del Tar Veneto dell’8 aprile 2014, con l’allegato messaggio n. 6756 del 2 settembre 2014 l’INPS rende note le modalità operative che seguirà per il rilascio del DURC, attenendosi anche alla successiva pronuncia del Ministero del Lavoro.

INPS_Messaggio numero 6756 del 02-09-2014 (DURC)

Daniele Majori – Avvocato Amministrativista – Roma

Fonte: http://www.inps.it

Discussione

Non c'è ancora nessun commento.

Rispondi

Inserisci i tuoi dati qui sotto o clicca su un'icona per effettuare l'accesso:

Logo di WordPress.com

Stai commentando usando il tuo account WordPress.com. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto di Facebook

Stai commentando usando il tuo account Facebook. Chiudi sessione /  Modifica )

Connessione a %s...

Categorie

Inserisci il tuo indirizzo e-mail per iscriverti a questo blog e ricevere notifiche di nuovi messaggi per e-mail.

%d blogger hanno fatto clic su Mi Piace per questo: