(Tar Abruzzo, L’Aquila, sez. I, 10 luglio 2014, n. 595)
«Il provvedimento gravato giustifica il rigetto dell’istanza di condono anche perché l’intervento è realizzato in zona soggetta a vincolo paesaggistico, non è stata richiesta la sanatoria ambientale e non è sanabile ai sensi del comma 27 dell’art. 32 del d.l. n. 269 del 2003.
Parte ricorrente ha dedotto la violazione del d.l. n. 269 del 2003, convertito dalla legge n. 326 del 2003, e della legge n. 47 del 985, poiché la domanda di condono è stata denegata sul presupposto dell’assoggettamento dell’area a vincolo paesaggistico ex d.lgs. n. 42 del 2004 e della non conformità urbanistica dell’intervento realizzato, mentre il condono era assentibile previo nulla osta dell’Amministrazione preposta alla tutela del vincolo, versandosi in un’ipotesi di inedificabilità relativa e non assoluta. Peraltro la struttura realizzata, rimuovibile e precaria, è conforme alla destinazione di zona, costituendo un’opera al servizio, oltre che del locale pizzeria, anche di finalità di pubblico interesse.
La censura è infondata e va disattesa.
Ai sensi dell’art. 32, comma 27, lett. d), del d.l. n. 269 del 2003, convertito dalla legge n. 326 del 2003, “fermo restando quanto previsto dagli articoli 32 e 33 della L. 28 febbraio 1985, n. 47, le opere abusive non sono comunque suscettibili di sanatoria, qualora….: d) siano state realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali qualora istituiti prima della esecuzione di dette opere, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici”.
Secondo la costante giurisprudenza amministrativa, che questo Collegio ritiene di condividere, si tratta di una previsione normativa che esclude dalla sanatoria le opere abusive realizzate su aree caratterizzate da determinate tipologie di vincoli, subordinando peraltro l’esclusione a due condizioni costituite: a) dal fatto che il vincolo sia stato istituito prima dell’esecuzione delle opere abusive; b) dal fatto che le opere realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo risultino non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici (cfr. Cons. Stato, n. 3174 del 2010; Tar Campania, Napoli, n. 3033 del 2013; Tar Campania, Napoli n. 1414 del 2013; Tar Campania, Napoli, n. 1877 del 2008, n. 1877).
Da tale ricostruzione emerge, quindi, un sistema che consente la sanatoria delle opere realizzate su aree vincolate solo in due ipotesi, previste disgiuntamente, costituite: a) dalla realizzazione delle opere abusive prima dell’imposizione dei vincoli (e in questo caso trattasi della mera riproposizione di una caratteristica propria della disciplina posta dalle due precedenti leggi sul condono con riferimento ai vincoli di inedificabilità assoluta di cui all’articolo 33, comma 1, della legge n. 47 del 1985); b) dal fatto che le opere oggetto di sanatoria, benché non assentite o difformi dal titolo abilitativo, risultino comunque conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici.
Pertanto la novità sostanziale della suddetta previsione normativa è costituita, come puntualmente evidenziato dalla giurisprudenza condivisa dal Collegio, proprio dall’inserimento del requisito della conformità urbanistica all’interno della fattispecie del condono edilizio, così dando vita ad un meccanismo di sanatoria che si avvicina fortemente all’istituto dell’accertamento di conformità, previsto dall’art. 36 del D.P.R. n. 380 del 2001, piuttosto che ai meccanismi previsti delle due precedenti leggi sul condono edilizio (cfr. Tar Puglia, Lecce, n. 1690 del 2007; Tar Campania, Napoli, n. 963 del 2007; Tar Veneto, n. 1884 del 2006).
In conclusione, deve ritenersi che – ancorché sia vero che, ai sensi dell’art. 32, comma 27, lett. d), del d.l. n. 269 del 2003, la sanabilità delle opere edilizie realizzate in zona vincolata è radicalmente esclusa solo ove si tratti di un vincolo di inedificabilità assoluta e non anche nella diversa ipotesi di un vincolo di inedificabilità relativa, ossia di un vincolo superabile mediante un giudizio a posteriori di compatibilità paesaggistica – è altresì vero che è possibile ottenere la sanatoria delle opere abusive realizzate in zona sottoposta ad un vincolo di inedificabilità relativa, purché non si tratti di opere realizzate dopo l’imposizione del vincolo ed in assenza o in difformità del titolo abilitativo e che risultino non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici.
Ciò posto, il motivo di ricorso non può che essere disatteso in considerazione della circostanza, emergente dal provvedimento gravato, che l’area sulla quale ricade l’intervento sia gravata da vincolo paesaggistico e la realizzazione del manufatto oggetto di sanatoria si ponga in contrasto con la normativa urbanistica.
In particolare, contrariamente a quanto dedotto da parte ricorrente, l’opera abusivamente realizzata, consistente in una struttura in acciaio e pvc di ampliamento della precedente struttura costituente un locale pub/pizzeria e ad essa strumentale, non presenta quei caratteri di precarietà ed amovibilità che ne giustifica l’inquadramento nell’attività edilizia libera.
Secondo la costante giurisprudenza amministrativa, rientrano nella nozione giuridica di «costruzione», per la quale occorre munirsi di idoneo titolo edilizio, tutti quei manufatti che, anche se non necessariamente infissi al suolo e pur semplicemente aderenti a questo, alterino lo stato dei luoghi in modo stabile, non irrilevante e non meramente occasionale. La natura «precaria» di un manufatto non può essere desunta dalla temporaneità della destinazione soggettivamente data all’opera dal costruttore, ma deve ricollegarsi all’intrinseca destinazione materiale di essa a un uso realmente precario e temporaneo, per fini specifici, contingenti e limitati nel tempo, non essendo sufficiente che si tratti eventualmente di un manufatto smontabile e/o non infisso al suolo (Tar Lazio, Roma, 9386 del 2013; Tar Lombardia, Milano, n. 2210 del 2013; Tar Toscana, n. 943 del 2012; Tar Campania, Napoli, n. 1220 del 2012).
Ciò premesso appare evidente che, nel caso di specie, il manufatto realizzato senza titolo edilizio non presenta i suindicati requisiti necessari a desumerne una natura precaria e temporanea.
Ed invero, come emerge dalla documentazione fotografica allegata alla domanda di condono, le ampie dimensioni della struttura, la base su cui poggiano e la struttura di sostegno, denotano chiaramente che si tratta di un nuovo volume destinato ad alterare, stabilmente, lo stato dei luoghi. Peraltro – a prescindere dalla natura dei materiali impiegati, che la rende difficilmente amovibili – la circostanza che la struttura in esame risulta destinata ad ampliare il preesistente locale pizzeria, andandone a costituire un complemento, rende palese la durata nel tempo del manufatto realizzato e la sua obiettiva destinazione a soddisfare esigenze durevoli nel tempo.
Ammesso che si tratta di nuova costruzione che avrebbe richiesto il previo rilascio del titolo edilizio, si deve ora di verificare, ai fini dell’eventuale condonabilità, la sua conformità alle prescrizioni urbanistiche di zona.
È pacifico che l’intervento ricade in zona a verde pubblico di interesse urbano, in cui ai sensi dell’art. 20 delle NTA del PRG sono permesse costruzioni di piccole attrezzature per il ristoro e il riposo delle persone. Anche con riferimento a questo profilo, contrariamente a quanto dedotto da parte ricorrente, si deve rilevare che la struttura realizzata, per le sue dimensioni e la sua ubicazione, appare destinata non già a svago e riposo delle persone, bensì ad ampliamento del locale pizzeria preesistente, di cui è complementare e strumentale.
Appare evidente, pertanto, che l’intervento oggetto di sanatoria si pone in contrasto con la normativa urbanistica.
Risultano, pertanto, congruamente esplicitati entrambi i presupposti che, ai sensi dell’art. 32, comma 27, lett. d), della legge n. 326 del 2003, ostano al rilascio del condono in aree soggette a vincoli imposti prima dell’esecuzione delle opere oggetto di sanatoria».
Daniele Majori – Avvocato Amministrativista in Roma
Fonte:www.giustizia-amministrativa.it
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