(Consiglio di Stato, sez. VI, 14 luglio 2014, n. 3612)
«[L’odierno appellato], segretario comunale in quiescenza, ha proposto ricorso innanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, per l’accertamento del diritto di ottenere, ai sensi dell’art. 40 del CCNL del comparto del personale dipendente dai Ministeri, come integrato dall’accordo aggiuntivo del 14 settembre 1995, un trattamento economico unitario, utile nel suo complesso ai fini: a) del calcolo della 13^ mensilità; b) dell’indennità di fine rapporto; c) del calcolo del trattamento di quiescenza, nonché del conseguente diritto ad ottenere il ricalcolo di tutti quegli istituti economici che, per la loro determinazione, assumono come parametro base il trattamento economico unitario nella sua globalità.
2. Il giudice di primo grado ha ritenuto la propria giurisdizione, ai sensi dell’art. 69 del dlgs n. 165 del 2001, perché “la ricostruzione dell’esatto regime stipendiale e retributivo cui il ricorrente ha titolo, è domanda giuridicamente distinta dagli effetti che detto regime produrrà in ordine all’effettivo calcolo degli istituti indicati, secondo i rispettivi titoli”.
“In tal senso, l’INPDAP, pur non avendo potestà dispositiva del rapporto controverso, quanto alla fonte contrattuale di esso, è comunque tenuto all’adeguamento degli emolumenti spettanti al ricorrente, nella misura in cui, all’accoglimento della domanda, seguirà l’obbligo per la parte datoriale di provvedere al ricalcolo degli istituti contrattuali secondo le previsioni del CCNL di categoria e per tale motivo è correttamente evocato in giudizio”.
3. Ha proposto ricorso in appello l’Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell’amministrazione pubblica (INPDAP) deducendo sia il difetto di legittimazione passiva, sia il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
4. Il ricorso è fondato alla luce della giurisprudenza della Corte di Cassazione (20 giugno 2012, n. 10131) che ha riconosciuto la “giurisdizione della Corte dei Conti a norma del R.D.L. 3 marzo 1938, n. 680, art. 59, comma 4 e art. 60, comma 1, che trovano fondamento nel R.D. n. 1214 del 1934, artt. 13 e 62 in base al principio per cui la giurisdizione va determinata, a norma dell’art. 386 cod. proc. civ., sulla base dell’oggetto della domanda secondo il criterio del “petitum sostanziale”, poiché ha direttamente ad oggetto il trattamento di pensione”.
“Ed infatti la giurisdizione della predetta Corte in materia di pensioni attiene al contenuto dei provvedimenti che concedono, rifiutano o riducono la pensione, ledendo il diritto dell’ex dipendente in ordine all’an ed al quantum di essa, ed ha quindi per oggetto ogni questione relativa agli elementi formativi del diritto alla pensione e alle condizioni che determinano il diritto stesso in relazione all’ammontare dell’assegno pensionistico, ivi comprese le questioni in ordine agli emolumenti integrativi e agli assegni accessori, ancorché la decisione sulla pensionabilità di uno di detti assegni, percepiti in attività di servizio, implichi un’indagine sul contenuto degli atti amministrativi attributivi dell’assegno medesimo, non influendo tale indagine sul pregresso rapporto di pubblico impiego (devoluto alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo se anteriore al 30 giugno 1998), ma solo sul trattamento pensionistico.
Pertanto, è pacifico che nel caso di domanda del dipendente di ente pubblico locale già in quiescenza, diretta al computo di emolumenti nella pensione o nella base pensionistica, ai fini della quantificazione del relativo trattamento, a carico dell’Inpdap – succeduto ai sensi della L. n. 335 del 1995, art. 2 alla Cpdel – a suo tempo percepiti sulla retribuzione, la controversia appartiene alla giurisdizione della Corte dei Conti (S.U. 12337 del 2010)”.
5. La giurisdizione appartiene alla Corte dei conti sia quando un assegno percepito (come nel caso deciso con la pronuncia della Corte di Cassazione) non sia stato valutato in sede pensionistica, sia quando, come nel caso di specie, si chieda di computare, ai fini del complessivo trattamento previdenziale, integralmente un assegno percepito solo in parte.
6. In accoglimento del ricorso in appello questa Sezione dichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore della Corte dei conti innanzi alla quale, ai sensi dell’art. 11, comma 2, del Cod. proc. amm., il processo dovrà essere riassunto entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza».
Daniele Majori – Avvocato Amministrativista in Roma
Fonte:www.giustizia-amministrativa.it
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