(Tar Basilicata, sez. I, 19 aprile 2014, n. 264)
«Risulta palesemente infondato il primo motivo di impugnazione, attesocchè le parole dell’art. 13 del Disciplinare di gara (“il plico, a pena di esclusione, deve pervenire esclusivamente nei seguenti modi: 1) tramite raccomandata A/R del servizio postale di Poste Italiane; 2) tramite corrieri o agenzie di recapito autorizzate; 3) tramite “auto prestazione” ai sensi dell’art. 8 D.Lg.vo n. 261/1999”) non sono ambigue, ma chiarissime, nel collegare la consegna a mano del plico “esclusivamente” ad una delle tre suddette modalità.
E risulta pacificamente ammessa la circostanza che la ricorrente ha consegnato direttamente a mano il plico, contenente l’offerta, non utilizzando alcuna delle suindicate tre modalità.
Al riguardo va precisato che, ai sensi dell’art. 8 D.Lg.vo n. 261/1999 l’autoprestazione consiste nella “prestazione di servizi postali da parte della persona fisica o giuridica che è all’origine della corrispondenza (autoprestazione) oppure da parte di un terzo che agisce esclusivamente in nome e nell’interesse dell’autoproduttore”.
Ma per la validità dell’invio della corrispondenza mediante autoprestazione il mittente deve pagare la tassa di affrancatura, comunque spettante a Poste Italiane, provvedendo ad annullare autonomamente i francobolli oppure presentando i plichi affrancati ad un Ufficio Postale, che li bolla e li restituisce al mittente, ottenendosi così anche una prova della data certa in cui il plico è stato confezionato e/o spedito.
Il suddetto art. 13 del Disciplinare non viola l’art. 77, comma 4, D.Lg.vo n. 163/2006, ai sensi del quale la consegna a mani delle offerte può essere vietata soltanto se non garantisce l’integrità e la segretezza dei plichi, in quanto il servizio, oggetto dell’appalto in commento, rientra tra quelli indicati nell’Allegato II B al Codice degli Appalti, per cui, ai sensi dell’art. 20, comma 1, D.Lg.vo n. 163/2006, risulta disciplinato soltanto dagli artt. 65 58 e 225 dello stesso D.Lg.vo n. 163/2006.
Né la suindicata clausola della lex specialis di gara può essere annullata per violazione dei principi di proporzionalità e/o di non aggravamento del procedimento ex art. 1, comma 2, L. n. 241/1990, né per illogicità, attesocchè [la stazione appaltante] ha dato la possibilità ai concorrenti di scegliere tra tre modalità di presentazione delle offerte e, come sopra già detto, non era tenuta ad ammettere anche la pura consegna a mano.
Inoltre, la facoltà dell’autoprestazione ex art. 8 D.Lg.vo n. 261/1999 non era di complicata attuazione e presentava anche il pregio di evitare il rischio di disfunzioni del servizio postale o di altri operatori, cioè conseguenze negative derivanti dal comportamento di altri soggetti, per i quali giustamente l’Amministrazione risulta esonerata da ogni responsabilità, anche se derivante da forza maggiore, come pure previsto dallo stesso art. 13 del Disciplinare.
Pertanto, l’esclusione dalla gara è stata causata esclusivamente da un comportamento negligente della ricorrente e non da un’illegittima disposizione della lex specialis di gara».
Daniele Majori – Avvocato Amministrativista in Roma
Fonte:www.giustizia-amministrativa.it
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