Atto amministrativo, Giustizia amministrativa, Processo amministrativo, Provvedimento amministrativo

Il Tar Campania ritiene che – una volta che sia stato garantito il contraddittorio, sia pure attraverso lo strumento dell’opposizione di terzo – non sussiste più l’onere di impugnare gli atti consequenziali (per effetto dei quali i terzi avevano assunto la posizione di titolari di un diritto autonomo), ovvero, in alternativa, di integrare il contraddittorio in relazione all’originario giudizio contro l’atto presupposto.

(Tar Campania, Napoli, sez. VII, 14 ottobre 2013, n. 4627)

«Il Collegio non ignora che, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, richiamato dal commissario ad acta “Il principio secondo cui la tempestiva impugnazione dell’atto presupposto esime dall’onere di impugnare l’atto consequenziale, al quale si estende l’effetto caducante derivante dall’annullamento dell’atto presupposto, non può trovare applicazione nel caso in cui l’atto consequenziale incide in via immediata e diretta sulla posizione di soggetti terzi rispetto al giudizio instaurato contro l’atto presupposto.
In tal caso, vi è onere di impugnare anche l’atto consequenziale e di notificare l’impugnazione al soggetto controinteressato o vi è quanto meno l’onere di integrare il contraddittorio in relazione all’originario giudizio contro l’atto presupposto.
Infatti, la giurisprudenza ha chiarito che l’annullamento dell’atto presupposto non può comportare l’automatica caducazione dell’atto consequenziale, quando l’atto posteriore abbia conferito un bene o una qualche utilità ad un soggetto non qualificabile come parte necessaria nel giudizio che ha per oggetto l’atto presupposto” (Consiglio di Stato sez. VI, 14 novembre 2012, n. 5748; Cons. St., sez. VI, 30 ottobre 2001 n. 5677; Id., sez. V, n. 447/1994; Cons. giust. sic., n. 154/1996; n. 398/1997).
Tale principio esonera il ricorrente dall’onere di impugnare tutti gli atti strettamente esecutivi e conseguenti rispetto a quello presupposto impugnato, a condizione che con tali atti non vengano in gioco posizioni di terzi, in quanto tale eventualità comporta la necessità di consentire la loro difesa in giudizio non già attraverso il rimedio dell’opposizione di terzo, che costituisce pur sempre una patologia del processo, ma attraverso la notificazione del ricorso da proporre avverso l’atto conseguente” (cfr., Consiglio di Stato sez. VI, 14 novembre 2012, n. 5748; Cons. St., sez. VI, 3 maggio 2007 n. 1948).
16.1 La ratio di tale orientamento è quella di garantire la difesa dei terzi in favore dei quali sono stati rilasciati gli atti consequenziali, rispetto all’atto presupposto oggetto del giudicato di annullamento.
Pertanto, in tale ottica si assume la necessità della proposizione del ricorso avverso l’atto conseguenziale, ovvero, in alternativa, la necessità della notifica del ricorso avverso l’atto presupposto nei confronti dei terzi titolari una posizione di vantaggio automa in forza degli atti consequenziali, non potendosi onerare questi ultimi dalla proposizione di un ricorso di opposizione di terzo.
16.2 Il collegio peraltro ritiene che laddove i terzi -come nella specie- abbiano proposto siffatto ricorso, e sia stata pertanto garantita anche a posteriori loro la difesa- non potrà non tenersi conto del giudicato formatosi sulla sentenza di opposizione di terzo, che altrimenti sarebbe tamquam non esset.
Ciò in quanto, una volta che sia stato garantito il contraddittorio, sia pure attraverso lo strumento dell’opposizione di terzo, non si può onerare i controinteressati dalla proposizione di un ricorso volto all’impugnativa di quegli atti consequenziali, per effetto dei quali i terzi avevano assunto la posizione di titolari di un diritto autonomo ed in tale veste proposto giudizio di opposizione di terzo.
Ciò si desume della ratio del riferito orientamento giurisprudenziale, che onde garantire il contraddittorio con i terzi titolari di un diritto autonomo, ritiene non necessaria l’impugnazione degli atti consequenziali fonte di tale diritto allorquando sia stata loro notificata l’impugnativa dell’atto presupposto.
Nell’ipotesi di specie peraltro il ricorso per opposizione di terzo non è stato deciso nel merito ma è stato dichiarato inammissibile per non avere il
[terzo opponente] dedotto i motivi di merito in base a quali la propria posizione avrebbe dovuto risultare prevalente su quella già regolata in sentenza a favore dell’originaria parte ricorrente.
Il collegio non ignora che, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, le pronunce in rito danno luogo alla formazione di un giudicato meramente interno, o giudicato formale, con possibilità pertanto della proposizione della medesima domanda in separato giudizio ( cfr ex multiis Cass. Sez. V, sentenza n. 7303 del 11/05/2012, Cass. Sez. 1, sentenza n. 22212 del 24/11/2004).
Peraltro nell’ipotesi di specie non risulta che il
[suddetto terzo opponente], nemmeno costituitosi nel presente giudizio, abbia allo stato proposto altro ricorso per opposizione di terzo, volto a superare l’indicata pronuncia di inammissibilità e alla tutela nel merito della propria posizione ; né, sulla base del rilievo che “electa una via non datur recursus ad alteram” – avendo [il predetto opponente] scelto lo strumento del giudizio di opposizione di terzo a garanzia della propria posizione – può ritenersi che in mancanza di una pronuncia di merito sul giudizio di opposizione di terzo, i ricorrenti nell’ambito del giudizio di ottemperanza fossero onerati dalla proposizione di un distinto giudizio di annullamento avverso gli atti consequenziali rilasciati in favore del [terzo opponente]; ciò anche a garanzia dell’affidamento ingenerato dai giudicati formatisi in loro favore.
Pertanto, in considerazione di tali rilievi non può farsi applicazione dell’orientamento giurisprudenziale evidenziato dal commissario ad acta, finalizzato alla garanzia del contraddittorio, che nell’ipotesi di specie si è realizzata con la proposizione del giudizio di opposizione di terzo
».

Daniele Majori – Avvocato Amministrativista – Roma

Fonte:www.giustizia-amministrativa.it

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