Concorsi pubblici, Processo amministrativo

E’ inammissibile l’azione ex art. 31 c.p.a. volta alla dichiarazione dell’obbligo sostanziale di scorrimento dalla graduatoria, poiché non sussiste un obbligo incondizionato e assoluto allo scorrimento della graduatoria a carico dell’Amministrazione (ferma restando la legittimazione degli interessati a contestare in giudizio le eventuali determinazioni con le quali si sia diversamente proceduto a coprire posti vacanti).

(Consiglio di Stato, sez. VI, 11 settembre 2013, n. 4502)

«Le [odierne appellanti] chiedono la riforma della sentenza con la quale il Tribunale amministrativo del Lazio ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso il silenzio rifiuto opposto [dall’Amministrazione] alla diffida inoltrata al fine di ottenere lo scorrimento della graduatoria del concorso indetto il 29 febbraio 2008 per la copertura di dodici posti di dirigente di seconda fascia, concorso al quale le appellanti hanno partecipato collocandosi tra gli idonei.
La sentenza impugnata ha rilevato che, per l’ammissibilità della declaratoria dell’obbligo di provvedere da parte della pubblica Amministrazione, è necessario che questa contravvenga ad un suo preciso dovere, che, nella fattispecie in esame, non si configura.
La sentenza merita conferma.
L’azione esperita dalle ricorrenti tende, infatti, (non a provocare formalmente una qualsivoglia risposta dal parte dell’Amministrazione, ma) alla dichiarazione dell’obbligo sostanziale di scorrimento dalla graduatoria nella quale esse sono, come si è detto, inserite quali idonee: peraltro, a carico dell’ente non è configurabile un obbligo incondizionato nel senso preteso, con la conseguenza della inammissibilità dell’azione prevista dall’art. 31 cod. proc. amm., che un tale obbligo assume tra proprie condizioni.
Non sussiste, infatti, un obbligo incondizionato e assoluto allo scorrimento della graduatoria a carico dell’ente procedente (per tutte, Cons. Stato, sez. V, 23 maggio 2011 n. 3076), ferma restando la legittimazione degli interessati a contestare in giudizio le eventuali determinazioni con le quali si sia diversamente proceduto a coprire posti vacanti.
A questo proposito vale considerare che le ricorrenti non hanno reagito, a tutela del proprio interesse, avverso le determinazioni assunte dall’Amministrazione successivamente alla formazione della graduatoria, dirette a coprire posti dirigenziali vacanti mediante la stipula di contratti a tempo determinato ovvero attraverso la mobilità volontaria, anziché mediante lo scorrimento della medesima graduatoria
».

Daniele Majori – Avvocato Amministrativista – Roma

Fonte:www.giustizia-amministrativa.it

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