Diritto sportivo, Giurisdizione, Giustizia amministrativa, Processo amministrativo

La sottrazione al controllo giurisdizionale degli atti a contenuto tecnico sportivo trova una deroga solo nel caso di rilevanza per l’ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l’ordinamento sportivo.

(Tar Lazio, Roma, sez. III Quater, 19 giugno 2013, n. 6193)

«Ritenuto che nell’esame delle diverse eccezioni dedotte dalla Federazione Italiana Pallacanestro il Collegio deve dare la priorità a quella relativa al proprio difetto di giurisdizione, e ciò in quanto le statuizioni sul rito costituiscono manifestazione di potere giurisdizionale, di pertinenza esclusiva del giudice dichiarato competente a conoscere la controversia (Cons.Stato, IV Sez., 22 maggio 2006 n. 3026; T.A.R. Lazio, Sez. III ter, 20 luglio 2006 n. 6180);
Ritenuto che la predetta eccezione di difetto di giurisdizione è fondata, atteso che ai sensi del d.l. 19 agosto 2003, n. 220, convertito dalla l. 17 ottobre 2003, n. 280 e dell’art. 133, comma 1, lett. z, c.p.a., i rapporti tra l’ordinamento sportivo e quello statale sono regolati in base al principio di autonomia, con conseguente sottrazione al controllo giurisdizionale degli atti a contenuto tecnico sportivo;
Considerato che tale criterio trova una deroga solo nel caso di rilevanza per l’ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l’ordinamento sportivo; in tale ipotesi, le relative controversie sono attribuite alla giurisdizione dell’Autorità giudiziaria ordinaria ove abbiano per oggetto i rapporti patrimoniali tra Società, Associazioni ed atleti, mentre ogni altra controversia avente per oggetto atti del C.O.N.I. o delle Federazioni sportive nazionali è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
Considerato dunque che la giustizia sportiva costituisce lo strumento di tutela per le ipotesi in cui si discute dell’applicazione delle regole sportive, mentre quella statale è chiamata a risolvere le controversie che presentano una rilevanza per l’ordinamento generale, concernendo la violazione di diritti soggettivi o interessi legittimi (Cons.Stato, VI Sez., 9 luglio 2004 n. 5025);
Considerato che nel caso all’esame del Collegio si controverte del mancato superamento, da parte del
[ricorrente], già allenatore di base (con possibilità di allenare ai campionati senior regionali e a tutte le categorie giovanili regionali, escluse quelle di eccellenza), delle prove tecniche del corso volto all’assegnazione della qualifica di allenatore delle squadre partecipanti ai campionari nazionali dilettantistici sino al campionato di Serie B e A2 femminili;
Considerato pertanto che la controversia attiene al mancato superamento – sulla base di un giudizio fondato esclusivamente sulle qualità tecniche espresse dal ricorrente – di un corso di formazione e non di una procedura selettiva e che il
[ricorrente] può continuare a svolgere la sua attività come allenatore di base e riprovare, tra un anno, a superare gli esami del corso;
Considerato dunque che il gravame in esame, in cui si controverte della preparazione tecnica del
[ricorrente], esula dalla giurisdizione di questo giudice, mancando il connotato della rilevanza esterna all’ordinamento sportivo degli effetti del provvedimento impugnato, che si esauriscono all’interno del predetto ordinamento non avendo alcun riflesso, né diretto né indiretto, nell’ordinamento generale il giudizio di scarsa capacità tecnica resa nei confronti dell’allenatore (Cons. St., sez. VI, 17 aprile 2009, n. 2333; Tar Lazio, sez. III ter, 5 novembre 2007, n. 10911, relative all’inserimento, per ragioni di carattere tecnico-fisiche, di un arbitro nel ruolo degli Arbitri fuori quadro);
Considerato altresì che l’impugnata determinazione non incide neanche sullo status di tesserato, permanendo in capo al ricorrente il rapporto associativo;
Considerato altresì, e solo per completezza espositiva, che il ricorso sarebbe in ogni caso anche improcedibile, atteso che il ricorrente, tesserato Fip-Cna, non ha rispettato il vincolo della pregiudiziale sportiva, che obbliga i soggetti ad esaurire prima tutti i gradi della giustizia sportiva e solo a conclusione dei procedimenti interni rivolgersi al giudice dello Stato, e sempre che lo stesso abbia giurisdizione (tra le tante, Cons. St., sez. VI, 31 maggio 2013, n. 3002; Tar Lazio, sez. III ter, 25 maggio 2010, n. 13266; 31 maggio 2005, n. 4284 e 15 giugno 2006, n. 4604);
Ritenuto per tutto quanto sopra esposto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile per difetto assoluto di giurisdizione ma che le spese e gli onorari del giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti in causa
».

Daniele Majori – Avvocato Amministrativista – Roma

Fonte:www.giustizia-amministrativa.it

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