Atto amministrativo, Autotutela, Procedimento amministrativo, Provvedimento amministrativo

Sulla “ragionevolezza” del termine entro cui l’Amministrazione può esercitare il potere di autotutela.

(Tar Lazio, Latina, sez. I, 24 maggio 2013, n. 492)

«[C]ome ricordato anche dalla dottrina, l’art. 21-nonies della l. n. 241/1990, introdotto con la l. n. 15/2005, nell’esprimere in relazione al potere di annullamento d’ufficio il principio secondo cui tale potere deve essere esercitato entro un termine ragionevole, a presidio dell’affidamento legittimo consolidatosi con il decorso del tempo, ha raccolto le pregresse istanze della giurisprudenza: questa, infatti, già prima dell’espressa innovazione legislativa dettata dalla l. n. 15/2005, aveva indicato un principio generale di esercizio del potere di autotutela entro un termine ragionevole (cfr., ex multis, C.d.S., Sez. V, 4 marzo 2008, n. 814; id., 14 aprile 1997, n. 346; v. altresì T.A.R. Puglia, Bari, Sez. II, 17 dicembre 1996, n. 827). La previsione legislativa, pertanto, non ha fatto altro che confermare che il principio del “termine ragionevole” ha una portata generale ed opera anche nei casi in cui con il potere di annullamento la P.A. intenda eliminare un’illegittimità destinata a perdurare nel tempo, perché connessa all’attuazione di atti ad efficacia durevole (C.d.S., Sez. V, n. 814/2008, cit.). Vero è che il concetto di “termine ragionevole” non esprime uno specifico arco temporale, entro il quale la P.A. consumerebbe il potere di intervenire in autotutela, con il corollario che va valutata caso per caso la complessità degli interessi coinvolti nella vicenda: peraltro, dottrina e giurisprudenza sono d’accordo nel ritenere che rileva non tanto il tempo in sé, quanto gli effetti che medio tempore sono stati prodotti dal provvedimento, dovendosi intendere il richiamo al “termine ragionevole” non già in astratto, ma in rapporto allo specifico provvedimento di cui si tratta e tenendo anche conto della possibilità, o meno, che questo abbia già definitivamente compiuto i propri effetti (T.A.R. Abruzzo, L’Aquila, Sez. I, 29 luglio 2008, n. 967).
Orbene, poiché la deliberazione impugnata aveva natura in parte di annullamento (parziale) di una precedente deliberazione, in parte di riforma della stessa, si deve ritenere che essa soggiacesse alla regola generale dell’esercizio entro un termine ragionevole: regola che, proprio perché introdotta in via pretoria in epoca già anteriore alla l. n. 15/2005 (come si è appena visto), risulta applicabile alla fattispecie in esame, secondo il principio “tempus regit actum”.
Tuttavia, appare evidente che il Comune
[…] non ha rispettato tale regola; invero, l’essere la deliberazione gravata intervenuta a così grande distanza di tempo sull’atto emendato (ben tredici dopo l’approvazione di questo) fa sì che detto intervento non possa in alcun modo qualificarsi come avvenuto entro un termine ragionevole, sebbene il Piano di lottizzazione potesse ancora dispiegare i propri effetti: soprattutto, porta ad escludere che l’Amministrazione si sia preoccupata di preservare l’affidamento dei privati lottizzanti, consolidatosi con il decorso del tempo. Ciò, in contrasto con il costante insegnamento della giurisprudenza, secondo cui il decorso di un lasso temporale di diversi anni dall’adozione dell’atto poi rimosso, senza che l’Amministrazione abbia apprezzato l’esistenza di un interesse pubblico attuale alla sua eliminazione (il che – come si dirà subito – non è avvenuto nel caso ora in esame), determina l’illegittimità dell’annullamento d’ufficio (cfr. C.d.S., Sez. IV, 14 febbraio 2006, n. 564; id., Sez. V, 13 gennaio 2004, n. 53)».

Daniele Majori – Avvocato Amministrativista – Roma

Fonte:www.giustizia-amministrativa.it

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