Antitrust, Concorrenza, Unione europea

Gli accordi sui prezzi per la riparazione di veicoli assicurati conclusi tra le società di assicurazioni e le officine di riparazione (id est: accordi verticali posti in essere in mercati merceologici differenti ma “collegati”) hanno un oggetto anticoncorrenziale e sono dunque vietati qualora siano, per loro propria natura, dannosi al buon funzionamento del gioco normale della concorrenza.

(Corte di giustizia dell’Unione europea, sez. I, causa C-32/11, 14 marzo 2013, Allianz Hungária Biztosító e a.)

«Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 101, paragrafo 1, TFUE debba essere interpretato nel senso che degli accordi, mediante i quali alcune società di assicurazioni del ramo automobilistico pattuiscano bilateralmente – o con concessionari automobilistici operanti quali officine di riparazione, o con un’associazione di rappresentanza di tali concessionari – la tariffa oraria dovuta dalla società assicurativa per la riparazione di veicoli assicurati presso di essa, prevedendo che tale tariffa dipenda, tra l’altro, dal numero e dalla percentuale di contratti di assicurazione commercializzati dal concessionario quale intermediario di detta società, possono essere considerati come una restrizione della concorrenza «per oggetto» ai sensi della disposizione sopra citata.
32 La Allianz e la Generali ritengono che simili accordi non costituiscano una restrizione «per oggetto» e possano dunque essere qualificati come contrari all’articolo 101, paragrafo 1, TFUE soltanto se sia dimostrato che sono effettivamente idonei a produrre effetti anticoncorrenziali. Per contro, il governo ungherese e la Commissione propongono di risolvere in senso affermativo la questione pregiudiziale. L’Autorità di sorveglianza EFTA ritiene che la risposta a tale quesito dipenda dal grado di dannosità di tali accordi per la concorrenza, il quale dovrebbe essere valutato dal giudice del rinvio.
33 In via preliminare, si deve ricordare che, per ricadere sotto il divieto enunciato all’articolo 101, paragrafo 1, TFUE, un accordo deve avere «per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all’interno del mercato interno». Secondo una giurisprudenza consolidatasi a partire dalla sentenza del 30 giugno 1966, STM (56/65, Racc. pag. 261, in particolare pag. 281), il carattere alternativo della condizione suddetta, espresso dalla congiunzione disgiuntiva «o», rende necessario considerare anzitutto l’oggetto stesso dell’accordo, alla luce del contesto economico nel quale quest’ultimo deve essere applicato.
34 Pertanto, nel caso in cui venga dimostrato l’oggetto anticoncorrenziale di un accordo, non è necessario indagare i suoi effetti sulla concorrenza. Però, nel caso in cui l’analisi del contenuto dell’accordo non abbia rivelato un grado sufficiente di dannosità per la concorrenza, occorrerà esaminare i suoi effetti e, per poterlo vietare, dovranno sussistere tutti gli elementi comprovanti che il gioco della concorrenza è stato, di fatto, impedito, ristretto o falsato in modo sensibile (v. sentenze del 4 giugno 2009, T Mobile Netherlands e a., C 8/08, Racc. pag. I 4529, punti 28 e 30; del 6 ottobre 2009, GlaxoSmithKline Services e a./Commissione e a., C 501/06 P, C 513/06 P, C 515/06 P e C 519/06 P, Racc. pag. I 9291, punto 55; del 4 ottobre 2011, Football Association Premier League e a., C 403/08 e C 429/08, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 135, nonché del 13 ottobre 2011, Pierre Fabre Dermo Cosmétique, C 439/09, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 34).
35 La distinzione tra «infrazioni per oggetto» e «infrazioni per effetto» si fonda sul fatto che talune forme di collusione tra imprese possono essere considerate, per loro stessa natura, dannose per il buon funzionamento del normale gioco della concorrenza (v. sentenze del 20 novembre 2008, Beef Industry Development Society e Barry Brothers, C 209/07, Racc. pag. I 8637, punto 17; T Mobile Netherlands e a., cit., punto 29, nonché del 13 dicembre 2012, Expedia, C 226/11, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 36).
36 Per valutare se un accordo comporti una restrizione della concorrenza «per oggetto», occorre riferirsi al contenuto delle sue disposizioni, agli obiettivi che esso mira a raggiungere, nonché al contesto economico e giuridico nel quale esso si colloca (v. citate sentenze GlaxoSmithKline Services e a./Commissione e a., punto 58; Football Association Premier League e a., punto 136, nonché Pierre Fabre Dermo-Cosmétique, punto 35). Nel valutare detto contesto, occorre altresì prendere in considerazione la natura dei beni o dei servizi coinvolti e le condizioni reali del funzionamento e della struttura del mercato o dei mercati in questione (v. sentenza Expedia, cit., punto 21 e la giurisprudenza ivi citata).
37 Inoltre, anche se l’intenzione delle parti non costituisce un elemento necessario per determinare la natura restrittiva di un accordo, nulla vieta alle autorità garanti della concorrenza ovvero ai giudici nazionali e dell’Unione di tenerne conto (v., in tal senso, sentenza GlaxoSmithKline Services e a./Commissione e a., cit., punto 58 e la giurisprudenza ivi citata).
38 Peraltro, la Corte ha già constatato che, affinché un accordo abbia un oggetto anticoncorrenziale, è sufficiente che esso sia capace di produrre effetti negativi sulla concorrenza, vale a dire che sia concretamente idoneo ad impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza in seno al mercato interno. La questione se e in quale misura tale effetto si produca realmente può avere importanza soltanto al fine di calcolare l’importo delle ammende e di valutare eventuali diritti al risarcimento del danno (v. sentenza T Mobile Netherlands e a., cit., punto 31).
39 Per quanto riguarda gli accordi contemplati dalla questione pregiudiziale sollevata, occorre rilevare che essi vertono sulla tariffa oraria dovuta dalla società assicurativa ai concessionari automobilistici, operanti in veste di officine di riparazione, per la riparazione di veicoli in caso di sinistro. Detti accordi prevedono che tale tariffa sia maggiorata in funzione del numero e della percentuale di contratti di assicurazione commercializzati dal concessionario per la società summenzionata.
40 Tali accordi collegano dunque la remunerazione del servizio di riparazione dei veicoli incidentati a quella della mediazione di contratti di assicurazione del ramo automobilistico. L’istituzione di tale collegamento tra due servizi distinti è possibile a motivo della particolarità data dal fatto che i concessionari intervengono nei rapporti con gli assicuratori in una duplice veste, vale a dire quali intermediari o broker, che offrono assicurazioni automobilistiche ai loro clienti in occasione della vendita o della riparazione di veicoli, e in quanto officine, che riparano veicoli incidentati per conto degli assicuratori.
41 Orbene, se è pur vero che l’istituzione di un simile collegamento tra due attività in via di principio indipendenti non significa automaticamente che l’accordo in questione abbia per oggetto una restrizione della concorrenza, ciò non toglie che essa può costituire un elemento importante per valutare se tale accordo sia per sua natura dannoso al buon funzionamento del gioco normale della concorrenza, ciò che si verifica, in particolare, quando l’indipendenza delle suddette attività sia necessaria per tale funzionamento.
42 Inoltre, occorre tener conto del fatto che un simile accordo è idoneo a incidere non su un solo mercato, bensì su due, nella fattispecie quello delle assicurazioni del ramo automobilistico e quello dei servizi di riparazione dei veicoli, e che il suo oggetto deve dunque essere valutato in rapporto ai due mercati interessati.
43 A questo proposito, occorre anzitutto sottolineare che, contrariamente a quanto la Allianz e la Generali sembrano ritenere, il fatto che in entrambi i casi si tratti di relazioni verticali non esclude minimamente la possibilità che l’accordo in questione nel procedimento principale costituisca una restrizione della concorrenza «per oggetto». Infatti, se è pur vero che gli accordi verticali spesso sono, per loro natura, meno dannosi per la concorrenza degli accordi orizzontali, anch’essi possono però, in determinate circostanze, avere un potenziale restrittivo particolarmente elevato. Così, già in varie occasioni la Corte ha affermato che un accordo verticale aveva per oggetto una restrizione della concorrenza (v. sentenze del 13 luglio 1966, Consten e Grundig/Commissione, 56/64 e 58/64, Racc. pag. 457; del 1° febbraio 1978, Miller International Schallplatten/Commissione, 19/77, Racc. pag. 131; del 3 luglio 1985, Binon, 243/83, Racc. pag. 2015, nonché Pierre Fabre Dermo Cosmétique, cit.).
44 Ciò detto, per quanto riguarda la valutazione dell’oggetto degli accordi controversi nel procedimento principale in rapporto al mercato delle assicurazioni automobilistiche, occorre constatare che, mediante accordi siffatti, società di assicurazione come la Allianz e la Generali mirano a conservare o ad accrescere la loro quota di mercato.
45 È pacifico che, se tra queste due società esistesse un accordo orizzontale o una pratica concordata destinati a ripartire il mercato, tale accordo o tale pratica dovrebbero essere qualificati come restrizione per oggetto e comporterebbero anche l’illegittimità degli accordi verticali conclusi per attuare l’accordo o la pratica stessi. La Allianz e la Generali negano però di essersi accordate o concertate tra loro e sostengono che la decisione controversa ha concluso per l’insussistenza di un accordo o di una pratica di tal genere. Spetta al giudice del rinvio verificare l’esattezza di tali allegazioni e, nei limiti in cui il diritto nazionale glielo consenta, valutare se vi siano prove sufficienti per dimostrare l’esistenza di un accordo o di una pratica concordata tra la Allianz e la Generali.
46 Tuttavia, anche in assenza di un accordo o di una pratica concordata tra le suddette società assicurative, resterà ancora da verificare se gli accordi verticali controversi nel procedimento principale rivelino, alla luce del contesto economico e giuridico nel quale si collocano, un grado di dannosità per la concorrenza sul mercato delle assicurazioni automobilistiche sufficiente per configurare una restrizione della concorrenza per oggetto.
47 Ciò potrebbe verificarsi in particolare nel caso in cui, come sostiene il governo ungherese, il ruolo assegnato dal diritto nazionale ai concessionari che operano come intermediari o broker assicurativi esiga l’indipendenza di tali soggetti rispetto alle società di assicurazione. Detto governo rileva a questo proposito che tali concessionari agiscono a nome non di un assicuratore, bensì del contraente che stipula l’assicurazione, e hanno il compito di proporre a quest’ultimo l’assicurazione che più gli conviene all’interno dell’offerta di varie società assicurative. Spetta al giudice del rinvio verificare se, in tali circostanze e alla luce delle attese dei suddetti contraenti, il buon funzionamento del mercato delle assicurazioni automobilistiche possa essere perturbato in modo significativo dagli accordi controversi nel procedimento principale.
48 Inoltre, tali accordi costituirebbero parimenti una restrizione della concorrenza per oggetto nel caso in cui il giudice del rinvio constatasse che è probabile che, alla luce del contesto economico, la concorrenza su detto mercato verrà soppressa o gravemente indebolita a seguito della conclusione degli accordi stessi. Al fine di valutare il rischio di una conseguenza siffatta, detto giudice dovrà in particolare prendere in considerazione la struttura del mercato in questione, l’esistenza di canali di distribuzione alternativi e la loro rispettiva importanza, nonché il potere di mercato delle società interessate.
49 Infine, quanto alla valutazione dell’oggetto degli accordi controversi nel procedimento principale in rapporto al mercato dei servizi di riparazione dei veicoli, occorre tener conto del fatto che tali accordi risultano essere stati conclusi sulla base dei «prezzi consigliati» stabiliti nelle tre decisioni adottate dalla GÉMOSZ nel periodo che abbraccia gli anni 2003 2005. In tale contesto, spetterà al giudice del rinvio stabilire la natura e la portata esatta di tali decisioni (v., in tal senso, sentenza del 2 aprile 2009, Pedro IV Servicios, C 260/07, Racc. pag. I 2437, punti 78 e 79).
50 Nell’ipotesi in cui detto giudice dovesse constatare che le decisioni adottate dalla GÉMOSZ durante il periodo summenzionato avevano effettivamente per oggetto una restrizione della concorrenza mediante l’uniformazione delle tariffe orarie per la riparazione dei veicoli e che, tramite gli accordi controversi, le società assicurative hanno volontariamente ratificato tali decisioni – ciò che può presumersi nel caso in cui la società assicurativa abbia concluso un accordo direttamente con la GÉMOSZ –, l’illegittimità delle suddette decisioni vizierebbe gli accordi di cui sopra, i quali dovrebbero anch’essi essere considerati come una restrizione della concorrenza per oggetto.
51 Alla luce dell’insieme delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando che l’articolo 101, paragrafo 1, TFUE deve essere interpretato nel senso che degli accordi, mediante i quali alcune società di assicurazioni del ramo automobilistico pattuiscano bilateralmente – o con concessionari automobilistici operanti quali officine di riparazione, o con un’associazione di rappresentanza di tali concessionari – la tariffa oraria dovuta dalla società assicurativa per la riparazione di veicoli assicurati presso di essa, prevedendo che tale tariffa dipenda, tra l’altro, dal numero e dalla percentuale di contratti di assicurazione commercializzati dal concessionario quale intermediario di detta società, possono essere considerati come una restrizione della concorrenza «per oggetto» ai sensi della disposizione sopra citata, qualora, a seguito di un esame individuale e concreto del contenuto e dell’obiettivo di tali accordi nonché del contesto economico e giuridico nel quale essi si collocano, risulti che gli stessi sono, per loro propria natura, dannosi al buon funzionamento del gioco normale della concorrenza su uno dei due mercati interessati
».

Daniele Majori – Avvocato Amministrativista

Fonte:curia.europa.eu

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