(Tar Sicilia, Palermo, sez. I, 7 dicembre 2012, n. 2571)
«[L]e informative antimafia negative non sono provvedimenti di carattere punitivo, per l’adozione dei quali è necessario individuare un elemento di colpevolezza nei riguardi dei soggetti a cui sono rivolte; attengono piuttosto alla natura dei provvedimenti di carattere preventivo – tutela avanzata – posti a presidio dell’ordine pubblico, volti ad evitare la possibile infiltrazione di ambianti criminali nel tessuto economico della società; ed in quanto tali sono dipendenti dalla valutazione, ampiamente discrezionale, operata dalle Prefetture di circostanze rilevanti nel loro complesso, su un piano oggettivo, indipendentemente dalle specifiche colpe che possono essere attribuite ai soggetti interessati (sul carattere ampiamente discrezionale dei provvedimenti che vengono in rilievo e sui limiti del controllo giurisdizionale cfr. in particolare C.G.A. n. 170/2012).
Alla luce di tali brevi precisazioni, i provvedimenti oggetto della presente controversia si sottraggono alle censure articolate da parte ricorrente.
Per evidenti motivi di riservatezza, appare naturale che le motivazioni che supportano le determinazioni adottate, debbano ricercarsi negli atti assunti nel procedimento dal quale è scaturita la determinazione finale che, peraltro, tali atti richiama.
Per quanto attiene alla contestazione della legittimità sostanziale delle determinazioni impugnate, il collegio non può non rilevare che gli elementi evidenziati negli atti posti a fondamento dell’informativa impugnata risultano caratterizzati dal fatto che la società ricorrente è stata gestita nel tempo anche da soggetti che annoverano vari pregiudizi penali, o che comunque risultano avere avuto rapporti personali e cointeressenze economiche con soggetti facenti parte di organizzazioni criminali o, quanto meno, ad esse vicine.
Considerata peraltro la particolare vischiosità che connota in generale i rapporti che si vengono ad instaurare con la criminalità organizzata, ritiene il collegio che gli elementi raccolti dall’amministrazione intimata non possano tout court essere ritenuti non attuali, in quanto superati dall’evoluzione degli assetti societari, che potrebbe assumere solo carattere formale. Conseguentemente non può ritenersi irragionevole la valutazione dell’amministrazione che, nell’ambito della propria discrezionalità, ha ritenuto che tali elementi siano indice del pericolo di condizionamento dell’attività societaria, da parte della criminalità organizzata, ed ha quindi adottato il provvedimento impugnato.
In conclusione il ricorso è infondato e deve essere respinto».
Daniele Majori – Avvocato Amministrativista
Fonte:www.giustizia-amministrativa.it
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