AVCP, Contratti pubblici

E’ legittima l’esclusione dalla gara della concorrente che – diversamente da quanto prescritto a pena di esclusione dalla lex specialis – abbia inserito la busta B (offerta economica), sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, all’interno della busta A (documentazione amministrativa).

(Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, parere di precontenzioso n. 121 del 19 luglio 2012 – rif. PREC 90/2012/LV)

«Preliminarmente, deve rilevarsi che il caso in esame può essere esaminato alla luce di numerosi precedenti giurisprudenziali dai quali emerge un principio cardine di legittimità delle clausole del bando che impongano ai partecipanti, nell’esigenza di soddisfare un interesse dell’amministrazione a svolgere la procedura nel modo più regolare possibile, uno sforzo nella produzione documentale e nel rispetto di procedure minuziosamente stabilite, che può dirsi proporzionato rispetto all’interesse pubblico perseguito (cfr. Cons. di St., sez. III, 26.06.2012, n. 3769, Cons. St., sez. VI, 24 gennaio 2011 n. 478 e 27 aprile 2011 n. 2478, nonché sez. V, 23 novembre 2010 n. 8151). Si esclude in origine, pertanto, la ricorrenza, nel caso in esame, di formalità che possano definirsi “eccessive”, anche in quanto le previsioni sulla presentazione di due buste separate, l’una per la documentazione amministrativa, l’altra per l’offerta economica, è stata dettata dalla più volte ribadita esigenza di eseguire la valutazione dell’offerta in due tempi, separando il momento della valutazione della documentazione amministrativa da quello della valutazione dell’offerta economica (Cfr. Parere di questa Autorità n. 177 del 5.06.2008 citato e, più di recente, Parere n. 205 del 18.11.2010). Stante la coerenza della previsione rispetto alla garanzia del corretto svolgersi della procedura, a tutela dell’interesse pubblico e della par condicio degli stessi partecipanti, la stazione appaltante, nella fase di valutazione delle offerte, è tenuta ad applicare quanto previsto dalla lex specialis, senza alcuna possibilità di operare valutazioni discrezionali sulla rilevanza dell’adempimento.

Ciò posto, le disposizioni in merito alla documentazione da inserire nel plico appaiono chiaramente ed inequivocabilmente declinate nel bando di gara (pagg. 9, 10, 11): devono prodursi, “a pena di esclusione”, due buste, sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l’intestazione del mittente e le diciture “A – Documentazione amministrativa”, “B – Offerta Economica”. La stazione appaltante, nell’aprire il plico, ha rinvenuto un’unica busta ed ha opportunamente provveduto ad escludere la ditta concorrente, così come stabilito nella lettera di invito in quanto, anche l’eventuale percezione dell’amministrazione dell’inserimento della busta B all’interno della busta A per mero errore materiale, non avrebbe comunque potuto sanare la violazione, sanzionata con l’esclusione dalla procedura per espressa disposizione della lex specialis e, quindi, non suscettibile di contemperamento in dipendenza di valutazioni discrezionali dell’amministrazione».

Daniele Majori – Avvocato Amministrativista in Roma

Fonte:www.avcp.it

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